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23.11.2021 il RUNTS diventa operativo
Con il Decreto direttoriale 26.10.2021 n. 561, in attuazione dell’art. 30 del DM 106/2020 ([1]), è stata fissata al 23.11.2021 la data di avvio del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).
Da tale data, come già precisato in altri articoli sempre sulle pagine della Rivista 2020 Revisione, inizierà il procedimento di trasmigrazione delle organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte negli attuali registri con le modalità previste dal decreto sopra richiamato.
Inoltre, da tale data non sarà più possibile iscriversi nei preesistenti registri, nonché all’anagrafe delle Onlus. Per quest’ultime si è in attesa di un ulteriore provvedimento che individui le modalità con cui l’agenzia delle Entrate potrà procedere a comunicare l’elenco delle Onlus attualmente iscritte nell’anagrafe.
Dal giorno successivo, vale a dire dal 24 novembre, le realtà non profit (quindi gli enti diversi da ONLUS, ODV e APS) che vorranno acquisire la qualifica di ente del Terzo settore (Ets) potranno presentare agli uffici competenti del Runts la domanda di iscrizione.
A tal proposito l’art. 38 comma 1 del DM 106/2020 specifica che, nelle more della piena applicabilità delle procedure telematiche, gli enti utilizzano una modulistica uniforme sull’intero territorio nazionale, resa disponibile attraverso il portale del RUNTS. La presentazione delle istanze viene effettuata secondo le modalità indicate sul medesimo portale, tramite il quale sarà comunicata la data a decorrere da cui le procedure telematiche ordinarie saranno definitivamente attivate.
I termini previsti sono diversi a seconda della tipologia dell’ente. Si ricorda che il Runts è/sarà strutturato in sette differenti sezioni:
- Organizzazioni di volontariato (OdV)
- Associazioni di promozione sociale (APS)
- Enti filantropici
- Imprese sociali, incluse le Cooperative sociali
- Reti associative
- Società di mutuo soccorso
- Altri enti del Terzo settore: tutti quegli Ets (associazioni, fondazioni, altri enti di carattere privato)
Pertanto, nell’ultima sezione potranno iscriversi gli enti non in possesso dei requisiti per iscriversi nelle altre sezioni.
Entro, dunque, il 21 febbraio 2022 gli uffici delle regioni e province autonome dovranno comunicare l’elenco degli enti iscritti ed i dati dati delle Aps e delle Odv aventi procedimenti di iscrizione o di cancellazione pendenti. Entro il 23 dicembre 2021 l’ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dovrà comunicare i dati delle associazioni nazionali di promozione sociale, delle loro articolazioni territoriali e dei circoli ad esse affiliati iscritti alla data del 22 novembre 2021. La procedura di trasferimento si dovrà concludere entro il 21 febbraio 2022 ai sensi dell’articolo 32 comma 3 del medesimo decreto.
Entro centottanta giorni dalla scadenza dei predetti termini, ciascun ufficio del RUNTS verifica le posizioni dei singoli enti prendendo in carico le informazioni disponibili sulla piattaforma informatica. In caso di mancata emanazione di un provvedimento espresso di diniego, resta ferma l’operatività del silenzio assenso.
LE SCADENZE IN SINTESI | |
Dal 23 novembre 2021 | inizia la trasmigrazione per Odv e Aps iscritte nei registri regionali e provinciali nonché per le Aps nazionali |
Dal 24 novembre 2021 | gli enti diversi da ONLUS, ODV e APS che vorranno acquisire la qualifica di ente del Terzo settore (Ets) potranno presentare agli uffici competenti del Runts la domanda di iscrizione |
Entro il 21 febbraio 2022 | Regioni e Province autonome comunicheranno l’elenco degli enti iscritti e i dati delle Aps e delle Odv aventi procedimenti di iscrizione o di cancellazione pendenti |
Entro il 23 dicembre 2021 | ovranno essere comunicati i dati delle Aps nazionali |
Entro il 21 febbraio 2022 | La procedura di trasferimento si concluderà |
[1] Art. 30 – Avvio del processo di popolamento iniziale del RUNTS – ODV e APS
L’Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso cui e’ istituito l’Ufficio statale del RUNTS, sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico, individua con apposito provvedimento il termine a decorrere dal quale ha inizio il processo di trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS. Il termine e’ pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e ne viene data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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