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Antiriciclaggio: aggiornamento delle regole tecniche

Dottore Commercialista, Revisore legale dei conti.
Esperto di nuove iniziative imprenditoriali ed incentivi-agevolazioni per le imprese.

La lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo passa anche dalle scrivanie dei Commercialisti.

L’aggiornamento delle Regole Tecniche approvato dal CNDCEC il 16 gennaio 2025, avendo riparametrato i limiti dimensionali per l’istituzione di presidi antiriciclaggio, ampliato le prestazioni professionali con un livello di rischio non significativo ai fini della prevenzione dei reati di riciclaggio e semplificato la conservazione cartacea ha reso gli obblighi antiriciclaggio più chiari e facilmente applicabili.

Ma cosa cambia davvero? E quali saranno le implicazioni per i professionisti e le imprese?

Regola tecnica n. 1: Autovalutazione del rischio

  • Modalità accentrata per STP e Associazioni: ora è consentito l’adempimento centralizzato, superando le indicazioni del 2022 della Guardia di Finanza.
  • Fattore “canali distributivi”: reso marginale per i professionisti, considerando l’assenza di reti distributive articolate come nel settore bancario.
  • Parametri dimensionali: aggiornati per adattarsi meglio alle diverse realtà, eliminando alcune rigidità.

Regola tecnica n. 2 – Adeguata verifica della clientela

L’aggiornamento ridefinisce la classificazione delle prestazioni professionali rispetto al rischio inerente. Il CNDCEC ha introdotto un glossario per standardizzare i termini e classificare il rischio “in termini oggettivi e astratti”.

Sono state introdotte nuove inclusioni nelle Prestazioni a rischio inerente non significativo (grado 1):

rientra la Consulenza tecnica di parte, la Mediazione e arbitrato, l’Assistenza e rappresentanza innanzi ad autorità giudiziali, la Gestione della crisi e incarichi di esperti indipendenti e l’Attività di assistenza tecnica e consulenza specialistica alla programmazione, gestione, attuazione, rendicontazione, monitoraggio, controllo, valutazione e supporto alla certificazione di risorse pubbliche, anche europee, nonché per l’esercizio e lo sviluppo della Funzione di Sorveglianza e Audit dei Programmi.

Alcune Prestazioni sono state retrocesse a rischio poco significativo (grado 2): Amministrazione di società retrocessa dal grado 3;

Prestazioni a rischio abbastanza significativo (grado 3) sono state rimosse “amministrazione di società” e “assistenza per richiesta finanziamenti”.

Un cambiamento significativo introdotto riguarda l’estensione della valutazione del rischio prevista per il cliente, secondo quanto riportato nella Tabella A. In particolare, questa modifica amplia il perimetro delle prestazioni considerate, includendo ora anche attività quali la revisione legale e la consulenza fiscale generica. Si tratta di un intervento che mira a fornire una valutazione più completa e articolata dei possibili rischi legati a queste specifiche prestazioni, segnalando un’attenzione crescente verso settori particolarmente sensibili.

Mentre sul tema del titolare effettivo, viene chiarito che non è obbligatorio acquisire copia del documento identificativo all’inizio dell’attività di adeguata verifica, in linea con quanto già stabilito per i notai.

Regola tecnica n. 3 – Conservazione dei dati e delle informazioni

L’eliminazione della scadenza triennale per l’aggiornamento del rischio significa meno burocrazia per i professionisti. Ora l’aggiornamento sarà necessario solo in caso di variazioni rilevanti, come un cambiamento normativo o un’analisi nazionale dei rischi. Questo dovrebbe ridurre i costi amministrativi per gli studi, soprattutto quelli più piccoli.

Si riporta una tabella sintetica per illustrare le differenze chiave:

Argomento

Prima delle modifiche

Dopo le modifiche (2025)

Autovalutazione del rischio

– L’obbligo per associazioni professionali o STP non era chiaramente specificato.

– Scala graduata dei livelli di rischio con incongruenze numeriche.

– Obbligo di aggiornamento triennale.

– Soglia minima di due professionisti per individuare la funzione antiriciclaggio.

– Inserita la possibilità di adempiere in modalità accentrata per associazioni e STP.

– Scala graduata corretta e rimodulata.

– Eliminata la scadenza triennale; aggiornamento solo in caso di variazioni rilevanti o nuove Analisi nazionali del rischio.

– Rimossa la soglia minima di due professionisti.

Fattore “canali distributivi”Considerato rilevante e applicabile anche ai professionisti.

Dichiarato residuale per i professionisti, poiché difficilmente associabile alla loro attività.

Parametri dimensionaliIndicazioni generiche e non aggiornate.

Tabella aggiornata con specifiche chiare per professionisti individuali, associazioni e STP con oltre 30 membri.

Prestazioni a rischio “non significativo” (grado 1)Limitata classificazione delle prestazioni.

Ampliate le categorie, includendo consulenza tecnica di parte, mediazione, incarichi giurisdizionali, ecc.

Prestazioni a rischio “poco significativo” (grado 2)

Amministrazione di società classificata come abbastanza significativo. Assistenza e rappresentanza tributarie considerate a rischio poco significativo.

Amministrazione di società retrocessa a rischio poco significativo. Solo consulenza tributaria rimane in questa categoria.

Prestazioni a rischio “abbastanza significativo” (grado 3)Includeva amministrazione di società e assistenza per richieste di finanziamenti.

Eliminata l’amministrazione di società e l’assistenza per finanziamenti; semplificata la classificazione.

Titolare effettivo

Obbligo di acquisire copia del documento identificativo. Mancanza di riferimenti chiari al Registro dei titolari effettivi.

Eliminato l’obbligo di acquisire copia del documento identificativo. Aggiunti riferimenti al Registro dei titolari effettivi.

Conservazione cartaceaObbligo di apporre la firma sui documenti del fascicolo antiriciclaggio.

Eliminato l’obbligo di firma; resta obbligatoria l’indicazione della data su ogni documento o su un riepilogo.

Prestazioni esonerate da adeguata verificaLimitate categorie di pratiche esonerate.

Inclusa esplicitamente la predisposizione e invio telematico di pratiche agli uffici pubblici (es. bilanci, COMUNICA, ecc.).

 

 

In sintesi visto che le regole tecniche devono essere applicate da tutti gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti poiché il CNDCEC è «organismo di autoregolamentazione» e le sue deliberazioni tecniche sono fonti normative secondarie relativamente agli obblighi antiriciclaggio, le nuove Regole Tecniche rappresentano un passo avanti nel semplificare l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Sicuramente gli studi dei professionisti si adatteranno facilmente a questo cambiamento. Resta fondamentale monitorare l’applicazione concreta per valutare se queste novità riusciranno a coniugare efficacia normativa e riduzione degli oneri amministrativi, in attesa dell’entrata in vigore delle nuove norme in materia dettate dall’Europa.

Arturo Denza
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