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Assemblee societarie termini e modalità di voto durante lo stato di emergenza.

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Assemblee societarie termini e modalità di voto durante lo stato di emergenza.

Il sito  del MEF rileva con fermezza come il mondo intero sta vivendo un momento drammatico che entrerà nei libri di storia.

Dalla fine della Seconda guerra mondiale non si era mai verificata un’emergenza simile a quella provocata dal Coronavirus: l’Italia, l’Europa, tutto il pianeta è alle prese con qualcosa di totalmente inedito che minaccia innanzitutto la salute delle persone, ma che sta colpendo in maniera devastante anche le economie di tutto il pianeta.

In questo quadro, l’Italia si è ritrovata suo malgrado per prima in Occidente a dover affrontare la minaccia del virus. Lo ha fatto e lo sta facendo con grande dignità e orgoglio, mettendo in campo misure di contenimento straordinarie che tutti i Paesi europei stanno anche loro progressivamente adottando utilizzando spesso le iniziative adottate dal Governo sia in ambito sanitario che economico.

Il decreto-legge, varato il 16 marzo 2020, è la conseguenza di questa situazione, inimmaginabile fino a solo poche settimane fa.

Un provvedimento dalla portata eccezionale che cerca di essere all’altezza di una pagina di storia così sconvolgente. Contiene ben 127 articolo per regolamentare l’emergenza epidemiologica da COVID-10.

Oltre a regolamentare fattispecie diverse, il decreto fornisce disposizioni anche per lo svolgimento delle assemblee delle società. Infatti, l’art. 106 del decreto dispone in merito alle modalità operative per l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, anche in deroga alle diverse disposizioni statuarie.

Di seguito il testo dell’art. 106.

Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.

2. Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all’articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all’art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all’articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l’articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all’art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19.

8. Per le società a controllo pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell’ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per approfondimenti si riporta il LINK del decreto-legge, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-10”, entrato in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione.

Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18

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