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La mediazione civile e commerciale: una reale opportunità per la risoluzione delle controversie

Dottore Commercialista, Revisore Legale e Mediatore Professionista.
Giornalista pubblicista.
Oltre all’attività “ordinaria” contabile e fiscale e di controllo di gestione, è specializzato in Consulenza su Operazioni di riorganizzazione e risanamento societario e di Tutela e protezione dei patrimoni personali. Inoltre è specializzato nella Difesa del contribuente durante tutte le fasi del contenzioso tributario.
E-mail: luca.santi@studiosanti.it

La mediazione civile e commerciale: una reale opportunità per la risoluzione delle controversie

Con il presente intervento, il primo fra tanti, si vuole ribadire anche in questa sede, l’eccezionale strumento che è la mediazione civile e commerciale: strumento alternativo per eccellenza alle controversie giudiziarie.

L’istituto della mediazione, introdotto in Italia con il D.Lgs. 28/2010 (d’ora in avanti Decreto), è sicuramente lo strumento migliore per ottenere una soluzione condivisa a tutte le controversie vertenti i diritti disponibili. Molteplici, come si dirà di seguito, sono i vantaggi dell’Istituto.

Si tratta della mediazione civile e commerciale la cui disciplina è contenuta nel D. Lgs. 28 del 2010 che regola il procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili ad opera delle parti.

Più precisamente la mediazione è l’attività svolta da un professionista con requisiti di terzietà, finalizzata alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della lite.

La mediazione è obbligatoria in via sperimentale nelle seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari

Al fianco della mediazione obbligatoria (per Legge o per ordine del giudice) esiste anche la mediazione facoltativa, vale a dire scelta dalle parti che può avere ad oggetto qualsiasi altra materia diversa da quelle sopra richiamate e dettate del Decreto.

I VANTAGGI DELLA MEDIAZIONE

La mediazione è veloce poiché deve concludersi in tre mesi ed il primo incontro deve essere fissato non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della domanda; semplice non essendovi previste particolari formalità; economica con costi certi e predeterminati; vantaggiosa poiché il contenuto dell’accordo è deciso congiuntamente dalla parti; riservata dato che tutte le informazioni acquisite sono soggette alla totale riservatezza e non sono utilizzabili in caso di insuccesso nel giudizio che eventualmente dovesse attivarsi; agevolata fiscalmente con benefici tributari.

IL MEDIATORE

Il mediatore è la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la mediazione, rimanendo priva, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del procedimento di mediazione.

 DURATA

Il procedimento di mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi, trascorsi i quali il processo può iniziare o proseguire.

COSTI

I costi del servizio di mediazione sono indicati nell’apposita Tariffa di Regolamento e comprendono le spese di avvio nella misura fissa di € 40 + IVA e le spese di mediazione che sono commisurate al valore della lite. Nel caso in cui le parti e gli avvocati decidano, al termine del primo incontro, di non proseguire, nulla è dovuto per le spese di mediazione.

FAVORISCE LA PROSECUZIONE DEI RAPPORTI TRA LE PARTI

In contesti in cui le parti hanno interessi alla prosecuzione dei rapporti, si pensi a controversie commerciali tra fornitore e cliente, o a questioni ereditarie, dove è presente una componente affettiva ed emotiva, collaborare attivamente per raggiungere un accordo permette di comprendere le posizioni reciproche e facilita il mantenimento di rapporti, umani o commerciali che siano.

LE PARTI SONO LE PROTAGONISTE E LE SOLE RESPONSABILI DELL’ESITO DELLA MEDIAZIONE

La decisione non è demandata a terzi, le parti sono i protagonisti ed i decisori, non devono sottostare a volontà altrui.

 AGEVOLAZIONI FISCALI

Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro. In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.

Ma sul punto mi riservo, sempre in queste pagine, ulteriori e specifici approfondimenti.

IL DUPLICE RUOLO DEL COMMERCIALISTA

Da un lato il commercialista è tra i migliori, naturali, consulenti di un cliente che si trova a dover fronteggiare una situazione conflittuale, sia esso un rapporto deteriorato tra soci, con un cliente, un fornitori, un dipendente.

Dall’altro lato, il commercialista può avere un proprio ruolo professionale in veste di mediatore. L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha aperto il proprio sportello di Mediazione ed è a servizio della comunità veronese.

RISERVATEZZA

L’articolo 9 stabilisce che chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

L’articolo 10 stabilisce anche l’inutilizzabilità e segreto professionale: le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

Luca Santi
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