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Come cambia la legge n. 3/2012 sulla composizione della crisi da sovraindebitamento

Profilo redazionale della testata giornalistica.

Codice Crisi E Sovraindebitamento

La composizione della crisi da sovraindebitamento è disciplinata in Italia dalla Legge n. 3 del 27 gennaio 2012. Tale nuova procedura ha voluto offrire un’opportunità alle famiglie e alle piccole imprese, in gravi difficoltà economiche, di potersi liberare dai debiti, riducendone l’ammontare, e dilazionando i pagamenti, mediante deposito di una proposta al Tribunale competente per territorio.

Il debitore per accedere ai benefici della sopracitata legge deve dimostrare la totale assenza di colpa nell’aver assunto obbligazioni, senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero, di aver colposamente determinato il sovraindebitamento, anche con ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Effetti lockdown

La forte crisi economica e finanziaria determinata dal Covid-19 ha avuto l’effetto di uno tsunami sull’economia globale, con una riduzione del Pil, incidendo, in maniera indiscriminata, sull’economia globale.

Uno degli effetti più evidenti del lockdown causato dall’emergenza sanitaria è quello di avere messo in ginocchio le attività imprenditoriali.

In tale circostanza sarà difficile risollevare le sorti economiche del paese, a seguito della riduzione del fatturato e/o della chiusura delle attività economiche con perdita dei posti di lavoro.

In questo scenario è di tutta evidenza la legge n. 3/2012 sul sovraindebitamento che si rivolge ai soggetti non fallibili, e più precisamente ai soggetti di seguito elencati:

  • gli imprenditori commerciali non fallibili perché non soddisfano i requisiti dimensionali richiesti dall’art. 1 della legge fallimentare;
  • gli imprenditori commerciali individuali che hanno cessato l’attività e si sono cancellati dal registro delle imprese;
  • le start-up innovative (escluse dal fallimento dal dl n. 179/2012);
  • gli imprenditori agricoli;
  • i soci di società di persone (art. 147 legge fallimento);
  • gli artisti e i professionisti;
  • le società di professionisti;
  • le associazioni professionali (purché tutti sottoscrivano la proposta);
  • l’erede dell’imprenditore defunto che ha accettato con beneficio d’inventario e purché sia trascorso un anno dal decesso;
  • gli enti privati (fondazioni, associazioni, organizzazioni non governative, associazioni sportive dilettanti, onlus e enti lirici) che non svolgano attività commerciale.

Strumenti d’azione

Per poter accedere alla procedura prevista dalla legge n. 3/2012, il debitore deve trovarsi in una situazione di squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile.

La legge mette a disposizione dei debitori tre strumenti:

  1. il piano del consumatore;
  2. l’accordo con i creditori;
  3. la liquidazione del patrimonio.

Gli strumenti si differenziano tra loro per la qualità dei soggetti che possono accedervi.

Il piano del consumatore è destinato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per esigenze personali.

L’accordo con i creditori è destinato ai titolari di partita Iva con debitoria mista.

Allo strumento della liquidazione del patrimonio possono accedere entrambi.

L’Organismo di Composizione della Crisi

Per tutte le procedure, il debitore dovrà farsi assistere da un Organismo di composizione della crisi (OCC) da sovraindebitamento.

La proposta, previa attestazione di fattibilità da parte dell’OCC, completa di tutti gli allegati, dovrà essere depositata presso la circoscrizione del  Tribunale competente, ai fini della fissazione dell’udienza da parte del Giudice Delegato per l’eventuale omologa.

Ciò che differenzia il piano del consumatore dagli altri due strumenti è che esso non viene sottoposto all’approvazione dei creditori.

La legge n. 3 del 2012, che costituiva un autonomo corpo normativo, è stata trasfusa nel nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza pubblicato il 14 febbraio 2019 in Gazzetta Ufficiale, con il Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 (Serie Generale n. 38 del 14.02.2019 – Suppl. Ordinario n. 6) che ha previsto cambiamenti sostanziali, lasciando immutate la struttura e le finalità.

Novità del D.Lgs. n. 14/2019

Sono stati ridenominati gli strumenti a disposizione del debitore. Il piano del consumatore diventa piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, mentre l’accordo di ristrutturazione con i creditori diventa Concordato minore e la liquidazione del patrimonio, infine, Liquidazione Controllata.

Una delle novità consiste nella possibilità di esdebitarsi senza il pagamento dei creditori, dimostrando di essere, di fatto, nullatenenti.

Nel Concordato minore a differenza del piano di ristrutturazione dei debiti, non si dovrà ottenere più il consenso dei creditori che costituiscono il 60% dei crediti complessivi, ma sarà sufficiente la maggioranza dei creditori ammessi al voto.

La liquidazione controllata è un’alternativa rispetto alle altre procedure. In questo caso il debitore richiederà il pagamento del debito tramite l’integrale liquidazione del proprio patrimonio, ottenendo, dopo tre anni dall’apertura della procedura, l’esdebitazione.

Ulteriori novità della riforma riguardano l’estensione della procedura di sovra indebitamento ai soci illimitatamente responsabili per debiti estranei a quelli sociali.

Vengono introdotti elementi più stringenti quanto ai requisiti di ammissibilità e meritevolezza, assenza di colpa grave, malafede o frode nella determinazione del sovra indebitamento; assenza di  esdebitazione nel quinquennio precedente alla domanda; mancata fruizione di altre due precedenti esdebitazioni.

Non viene più contemplata la possibile formazione di classi, fatta salva la facoltà di prevedere trattamenti differenziati per i creditori chirografari e viene, espressamente, consentita la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione.

Nell’attestazione l’Organismo di composizione non deve valutare più la probabile convenienza del piano rispetto ad una alternativa liquidatoria, ma deve indicare se il soggetto finanziatore, nel concedere il prestito, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.

Il creditore che abbia omesso questa valutazione, o abbia aggravato o determinato l’indebitamento del consumatore, non potrà opporsi in sede di omologa, né presentare reclamo, ma è soggetto a sanzioni.

Nel caso in cui l’indebitamento investa un intero nucleo familiare è prevista la possibilità di presentare un unico piano.

Rinvio

A seguito della pandemia – Covid-19, il nuovo decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020, ha rinviato l’entrata in vigore del d.lgs. n. 14/2019, inizialmente prevista per il 15 agosto 2020, al 1° settembre 2021 per permettere al sistema economico di superare la fase più acuta dell’emergenza economica.

 

(articolo a cura di Nerina Gaeta)

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