Il DL 7 maggio 2024, n. 60, noto come decreto "Coesione" entrato in vigore l’8.5.2024, giorno…
Covid-19: Crediti d’imposta messa in sicurezza e sanificazione
Il Decreto “Rilancio” (Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020) ha previsto due tipologie di crediti d’imposta per il Covid-19 che riguardano i lavori per la messa in sicurezza e le misure per la sanificazione degli ambienti di lavoro.
I lavori per la messa in sicurezza
Per i “soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, associazioni fondazioni, compresi gli enti del terzo settore” che adeguano i luoghi di lavoro aperti al pubblico (come bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema, ecc.), è previsto un credito d’imposta del 60%, fino a un massimo di 80.000 Euro, utilizzabile esclusivamente in compensazione. Tale credito può essere utilizzato nel 2021. (Art. 120 Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020)
Questa misura riguarda esclusivamente gli interventi effettuati per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Coronavirus, (rielaborazione di spogliatoi e mense, attuazione di zona di prestazioni sanitarie, ingressi e ambiente collettivo, impieghi necessari alla prosecuzione dell’attività lavorativa, acquisto di termometri per il controllo della temperatura sia dei lavoratori che dei clienti).
Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni legate all’emergenza Coronavirus per le medesime spese.
Sanificazione degli ambienti e dispositivi di protezione
Un altro credito d’imposta, sempre al 60%, è destinato a tutte le imprese e alle partite IVA, enti non commerciali compresi gli enti del Terzo Settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti. Tale agevolazione riguarda le spese sia per la sanificazione degli ambienti di lavoro che per gli strumenti utilizzati. Rientra anche l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi per garantire la salute di lavoratori ed utenti. (Art. 125 Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020)
L’agevolazione fiscale è al 60%, fino ad un tetto massimo di spesa, fissato a 60.000 Euro per ciascun beneficiario. Il tetto massimo previsto per il 2020 è di 200 milioni di euro. Il credito d’imposta è utilizzabile in dichiarazione dei redditi, oppure in compensazione, senza concorrere alla formazione del reddito IRPEF, IRES e IRAP.
In questa misura rientrano:
- le spese di sanificazione di ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa ed istituzionale e gli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività.
- l’acquisto dispositivi di protezione individuale come mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari. Naturalmente fedeli ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea.
- Prodotti detergenti e disinfettanti, dispositivi per la distanza di sicurezza interpersonale, termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, come previsto dalla normativa europea.
Inoltre, sono comprese le spese di installazione di ogni prodotto, qualora previste.
I.V.A.
E’ applicata la riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le cessioni di beni necessari al contenimento ed alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, quindi riguarda l’acquisto di mascherine ed altri dispositivi di protezione individuale.
E’ previsto, contemporaneamente, un regime di maggior favore per tutto il 2020, con l’esenzione IVA ed il diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi. (Art. 124 Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020)
Elenco dei dispositivi previsti dalla misura:
- mascherine chirurgiche, mascherine FFP2 e FFP3, articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie (guanti in lattice, in vinile e in nitrile,
- visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici),
- termometri, detergenti disinfettanti per mani, dispenser a muro per disinfettanti, strumentazione per diagnostica per COVID-19, tamponi per analisi cliniche.
Contributi INAIL
Sono previsti interventi straordinari dell’INAIL, da 15.000 a 100.000 Euro, a favore delle imprese, anche individuali, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro misure anti Covid-19.
La misura di questi aiuti è proporzionale alla dimensione dell’impresa.
E’ incentivato l’acquisto di apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione; dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori; apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi; dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio; dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
Sono previsti i seguenti tetti massimi per i contributi:
15.000 Euro per le imprese fino a 9 dipendenti
50.000 Euro per le imprese da 10 a 50 dipendenti
100.000 Euro per le imprese con più di 50 dipendenti
Questa agevolazione, però, non è compatibile con gli altri benefici, anche di natura fiscale, relativi agli stessi costi ammissibili.(Art. 95 Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020)
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