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L’opportunità fiscale come ulteriore sollecitazione all’istituto della Mediazione

Giornalista.
Dottore Commercialista, Revisore Legale e Mediatore Professionista.
Oltre all’attività “ordinaria” contabile e fiscale e di controllo di gestione, è specializzato in Consulenza su Operazioni di riorganizzazione e risanamento societario e di Tutela e protezione dei patrimoni personali. Inoltre è specializzato nella Difesa del contribuente durante tutte le fasi del contenzioso tributario.
E-mail: luca.santi@studiosanti.it

Mediazione Civile

L’attuale scenario del sistema Giudiziario Italiano non può dimenticarsi di valorizzare quello che è l’Istituto principe di risoluzione alternativa alle controversie in materia civile e commerciale, vale a dire l’istituto della Mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010.

Ricordo solo che il D.Lgs. 28/2010 (d’ora in avanti per brevità decreto), quando fu emanato ebbe il plauso della comunità europea e, fu “additato” come il decreto migliore d’Europa in materia di mediazione civile e commerciale.

Com’è noto agli addetti ai lavori, il decreto è stato sottoposto ad alcune modifiche arrivando alla versione definitiva che oggi conosciamo.

Il presente intervento vuole analizzare i vantaggi fiscali dettati dal Decreto negli articoli 17 e 20.

Precisamente il legislatore ha introdotto due tipologie di incentivi: il primo relativo alle imposte indirette dettato dall’art. 17 “Risorse, regime tributario ed indennità”, del capo III intitolato “Organismi di mediazione”; il secondo relativo alle imposte dirette normato dall’art. 20 “credito d’imposta” attribuisce, ma solo sulla carta, un credito di imposta alle parti che accedono alla mediazione.

Vantaggi in tema di IMPOSIZIONE INDIRETTA

Analizzando le norme richiamate, nei commi 2 e 3 dell’articolo 17, rubricato “Risorse, regime tributario e indennità”:

… omiss…

c2] Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

c3] Il Verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.

…omiss…

Dalla lettura dell’articolo si evince che il vantaggio fiscale attribuisce benefici sia sull’imposta di bollo sia su quella di registro. Più precisamente con riferimento all’Imposta di Bollo (ad oggi € 16,00) di cui al DPR 642/72, il regime di esenzione è integrale anche con riferimento ad ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Inoltre è prevista un’esenzione relativa all’imposta di registro “limitata” agli atti fino al valore massimo di euro 50 mila. Se, per esempio, il valore della controversia è di 200 mila euro la registrazione del verbale di accordo comporterà il pagamento dell’imposta su 150 mila euro in quanto i primi 50 mila euro sono esenti.

Riepilogando, dunque, il vantaggio fiscale riguardante le imposte indirette consta di un duplice appeal di agevolazioni: esenzione integrale da imposta di bollo, da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e, un’esenzione parziale per l’imposta di registro applicata al verbale di accordo.

Vantaggi in tema di IMPOSIZIONE DIRETTA

L’Istituto beneficia di vantaggi fiscali anche sul fronte delle imposte dirette che si traducono in crediti d’imposta attribuiti alle parti (sia Persone Fisiche che titolari di Partita Iva che società) disciplinati dal succitato art. 20 del decreto che detta:

c1] Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.

c2] A decorrere dall’anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l’ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d’imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell’anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d’imposta effettivamente spettante in relazione all’importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell’importo indicato al comma 1.

c3] Il Ministero della giustizia comunica all’interessato l’importo del credito d’imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all’Agenzia delle entrate l’elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

c4] Il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché’, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d’imposta non da’ luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, ne’ del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

c5] Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell’importo corrispondente all’ammontare delle risorse destinate ai crediti d’imposta sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».

Ormai è noto agli addetti ai lavori che i benefici relativi alle imposte dirette è condizionato e dipende in sostanza dall’emanazione di un decreto del Ministro della Giustizia che ad oggi non è mai stato emanato.

In sostanza si tratta di un credito che è condizionato e quindi “aleatorio” in quanto si “promettono” benefici “virtuali” e non fruibili dal contribuente che si avvicina allo strumento mediativo.

Il meccanismo è commisurato proporzionalmente alle risorse stanziate e, comunque nei limiti dell’importo sopra indicato (€ 500,00 o € 250,00) determinate con decreto del Ministro della giustizia entro il 30 aprile di ciascun anno. Solamente dopo aver ricevuto la comunicazione dell’esatto ammontare del credito d’imposta da parte del Ministero della Giustizia sarà possibile quantificare l’importo da portare in dichiarazione dei redditi dalle parti.

La norma stabilisce che la misura del credito d’imposta sarà comunicata alle parti entro il 30 maggio dell’anno successivo a quello in cui la mediazione è avvenuta e potrà essere utilizzata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui lo stesso credito d’imposta è stato assegnato, la norma specifica espressamente che il credito d’imposta deve essere indicato a pena di decadenza, mancando in caso contrario alla fruibilità stessa.

La norma prevede inoltre una distinzione per la fruibilità del credito d’imposta che distingue fra soggetti esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo in senso lato e persone fisiche non titolari di tali redditi.

Tuttavia, quanto sopra è puramente teorico, considerando che ad oggi “il meccanismo” del credito d’imposta di cui all’articolo 20 non è mai entrato in “funzione”.

Per agevolarne la fruizione basterebbe trasformare il credito d’imposta in un onere detraibile

Cosa cambia per la mediazione durante l’emergenza coronavirus?

Come noto, l’emergenza sanitaria dovuta al CoViD-19 ha imposto al Governo di adottare una serie di misure straordinarie, per contenere il rischio di contagio epidemico, elencate nel D.L. 18/2020 (conv. in L. 27/2020 con modifiche).

Nel contempo sono state emanate specifiche norme relative alla mediazione civile e commerciale.

Precisamente il Decreto Cura Italia all’art. 83, comma 20 ha sospeso “i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione… quando i predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo 2020 fino al 11 maggio 2020. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti”.

Il D.L. 80/2020, all’art. 83, c. 20bis, prevede che, “nel periodo dal 9 marzo al 31 luglio 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica… mediante sistemi di videoconferenza”.

La norma ha di fatto legittimato lo svolgimento della mediazione con i sistemi telematici, che sempre di più siamo stati “costretti” ad imparare ad usare; strumenti che alla fine hanno di molto semplificato la “vita” quotidiana (con risparmio di tempo e di denaro) e che hanno limitato gli incontri di persona a quelli strettamente strettamente necessari.

Luca Santi
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