Il DL 7 maggio 2024, n. 60, noto come decreto "Coesione" entrato in vigore l’8.5.2024, giorno…
In pagamento la 14ma mensilità per i pensionati. Messaggio INPS
Sono in pagamento, le somme aggiuntive, per gli assegni pensionistici più bassi, dai più chiamate “quattordicesima”.
Il recente messaggio INPS del 25 giugno 2020 n. 2593, chiarisce ed individua i limiti per averne diritto.
Di seguito si riporta sintesi dell’informativa INPS.
Dal mese di luglio, l’Istituto provvederà d’ufficio ad erogare la mensilità aggiuntiva “quattordicesima”, in favore dei pensionati di cui all’art. 5, commi da 1 a 4 del decreto-legge 2 luglio 2007. Per meglio comprendere, i riferimenti del citato art. 5, si rimanda ai precedenti chiarimenti INPS, definiti con il messaggio INPS del 20 giugno 2017 n. 2549.
Per l’anno 2020 saranno valutati i seguenti redditi:
♦ nel caso di prima concessione, tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2020;
♦ nel caso di concessione successiva alla prima, i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione, al Casellario centrale dei pensionati, oltre i redditi diversi conseguiti nel 2019.
La quattordicesima viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2020 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 31 luglio 2020, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.
Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto (per la Gestione privata ed ENPALS) o dal 1° luglio (per le pensioni della Gestione pubblica) al 31 dicembre 2020 e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2020, sempre a condizione che rientrino nei limiti reddituali, la quattordicesima sarà attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2020.
Per l’anno corrente sono sempre utilizzati i redditi da prestazione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati, al momento dell’elaborazione, riferiti al 2020. La somma aggiuntiva viene, in ogni caso, corrisposta a luglio 2020, in via provvisoria, e la sussistenza del diritto sarà verificata sulla base della dichiarazione dei redditi a consuntivo.
Ai beneficiari viene inviata la comunicazione con l’indicazione dell’importo attribuito e della provvisorietà del beneficio.
Il messaggio INPS contiene indicazioni che chiariscono i singoli casi, e prevede:
– l’anno di riferimento del reddito e i requisiti reddituali per l’anno 2020;
– i limiti e il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta.
A tal proposito viene data rappresentazione tabellare dei limiti di reddito, per l’anno 2020, calcolati in base all’indice di rivalutazione provvisorio, pari a +0,4% (art. 2, D.M. 15 novembre 2019), come di seguito:
Anno 2020 (TM mensile € 515,07) | |||||
Anni di contribuzione | TM annuo x 1,5 (tabella A) | TM annuo x 2(tabella B) | |||
Lavoratori dipendenti | Lavoratori autonomi | fino a € 10.043,87 | Tra €10.043,88 e €10.144,86 | Tra €10.144,87 e € 13.391,82 | Oltre €13.391,82 |
< 15 anni (< 780 ctr.) | < 18 anni (< 936 ctr.) | € 437,00 | Max €10.480,87 | € 336,00 | Max €13.727,82 |
Lavoratori dipendenti | Lavoratori autonomi | fino a € 10.043,87 | Tra €10.043,88 e €10.169,86 | Tra € 10.169,87 e € 13.391,82 | Oltre €13.391,82 |
> 15 < 25 anni (> 781 < 1.300 ctr) | > 18 < 28 anni
(> 937 <1.456 ctr.) | € 546,00 | Max €10.589,87 | € 420,00 | Max €13.811,82 |
Lavoratori dipendenti | Lavoratori autonomi | fino a € 10.043,87 | Tra €10.043,88 e €10.194,86 | Tra €10.194,87 e € 13.391,82 | Oltre €13.391,82 |
> 25 anni (>1.301 ctr.) | > 28 anni (>1.457 ctr.) | € 655,00 | Max 10.698,87 | € 504,00 | Max €13.895,82 |
Il messaggio chiarisce, anche, che qualora risultassero somme da recuperare, a titolo di somma aggiuntiva non dovuta per gli anni precedenti, viene inviata apposita comunicazione raccomandata, con indicazione degli importi risultati indebiti e della compensazione effettuata sulla quattordicesima, corrisposta per il corrente anno 2020.
La corresponsione della somma aggiuntiva, viene corrisposta d’ufficio, ma per coloro che non ricevono la quattordicesima e ritengono di averne diritto possono, in ogni caso, presentare apposita domanda di ricostituzione on line.
La domanda va trasmessa attraverso il sito internet dell’Istituto, www.inps.it, se in possesso delle seguenti credenziali di accesso: PIN INPS, SPID (Sistema pubblico Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o Carta di identità elettronica 3.0. In alternativa, possono rivolgersi a un Patronato.
Per approfondire cliccare su: messaggio INPS del 25 giugno 2020 n. 2593.
Per i riferimenti all’art. 5, commi da 1 a 4 del decreto-legge 2 luglio 2007, cliccare su: messaggio INPS del 20 giugno 2017 n. 2549.
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