skip to Main Content

La registrazione del marchio comunitario

Commercialista - Revisore legale dei Conti
Giornalista pubblicista
Gestore della Crisi da sovraindebitamento
Consulente Bancario
E-mail: mariaantonellapera@gmail.com

Registrazione Marchi Comunitari

Registrazione Marchi Comunitari.

La registrazione Marchi Comunitari è valida in tutto il territorio dell’Unione Europea. I marchi comunitari rimangono validi per dieci anni e possono essere rinnovati per  ulteriori dieci anni.

Come qualsiasi marchio, anche quelli comunitari, devono rispondere a determinati requisiti, quali la novità, la capacità, la liceità ecc. ecc., che dovranno risultare tali in tutti i Paesi dell’Unione Europea e in tutte le relative lingue ufficiali.

Il sistema prevede una trafila di registrazione semplificata, che consiste in:

– Un’unica domanda
– Un’unica lingua procedurale;
– Un unico centro amministrativo;
– Un unico fascicolo da gestire;
– Un’unica tassa da pagare: 1.050 euro in caso di deposito della domanda in formato cartaceo (se la domanda si riferisce a più di tre classi di prodotti e servizi, è dovuta una tassa aggiuntiva di 150 euro).

Se non esplicitamente richiesto, non è previsto un esame di novità da parte dell’UAMI, mentre esiste una procedura di opposizione.

Nel caso in cui la domanda di marchio comunitario è rifiutata, è possibile chiederne la conversione in singole domande nazionali nei paesi in cui non risultano impedimenti alla sua registrazione. In questo caso, ai fini della novità del marchio, fa fede la data di deposito comunitario o dell’eventuale priorità rivendicata.
Conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di vietarne l’utilizzo sul mercato non autorizzato dal titolare medesimo, in particolare, il titolare può vietare a terzi non autorizzati:
– l’apposizione del marchio comunitario registrato su prodotti o sul loro confezionamento;
– la proposta e l’inserimento in commercio o l’immagazzinamento dei prodotti a scopi commerciali utilizzando il marchio comunitario registrato;
– l’uso del marchio nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità;

Il titolare di un marchio comunitario può agire contro tali infrazioni:

  • avviando un procedimento dinnanzi a un tribunale dei marchi comunitari designato ai senso del Regolamento Marchio Comunitario (RMC);
  • presentando richieste di provvedimenti alle autorità doganali dell’Unione Europea.

Questa procedura amministrativa  permette ai titolari di un marchio comunitario di chiedere alle autorità doganali dell’UE di sequestrare, durante i controlli svolti, prodotti che si sospetta siano  contraffatti.

L’iter per la registrazione online del marchio comunitario è indicata al Portale EUIPO dell’Unione Europea consultabile al seguente link: EUIPO presenta la domanda online

Maria Antonella Pera
Latest posts by Maria Antonella Pera (see all)
Back To Top
Search
La riproduzione è riservata!