Mediazione civile e commerciale: quale regime fiscale per il Decreto di omologa verbale?
È noto agli addetti ai lavori che gli uffici giudiziari sottopongono a regimi fiscali differenti le procedure di omologa dell’accordo di mediazione. In particolare in alcuni uffici il procedimento di omologa viene assoggettato al solo versamento dell’importo forfettario di cui all’art. 30 DPR. N.115 del 30 maggio 2002, altri lo ritengono esente da ogni tipo di imposta o tributo (come indicato dall’articolo 17 del D. Lgs. 28/2010 che disciplina il procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali); altri ancora percepiscono sia il contributo unificato che l’importo forfetario per le notifiche eseguite dall’ufficio. Inoltre altrettanto variegata è la modalità operativa seguita dagli uffici in merito alla registrazione del provvedimento di omologa dell’accordo di mediazione. Infine, non vi è ancora chiarezza sui verbali di accordo a seguito di mediazione, per i quali si richiede l’omologa con valore superiore alla soglia dell’esenzione per l’imposta di registro (€ 50.000,00).
Il presente intervento, anche a seguito di un’interessante un documento della Direzione generale del Ministero della Giustizia datato 26 febbraio 2018, vuole fare chiarezza una volta per tutte ai quesiti di cui sopra.
Anzitutto va inquadrato l’ambito di applicazione: si tratta dell’ipotesi in cui la mediazione viene svolta e si giunge ad una conciliazione (mediazione conclusa positivamente) approdando quindi ad un Accordo firmato dalle parti, ma solo da quelle. Quindi ci troviamo nell’ipotesi in cui una delle parti non abbia partecipato al procedimento di mediazione con l’assistenza di un avvocato – quindi siamo in presenza di mediazioni volontarie di cui all’articolo 2 D.Lgs. 28/2010 ([1]) – ovvero quando l’organismo conciliativo non è fra quelli accreditati ([2]).
In generale, infatti, l’art. 12 del D. Lgs 28/2010 rubricato “Efficacia esecutiva ed esecuzione” al comma 1 stabilisce che “ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale” e pertanto l’accordo non deve essere omologato dal tribunale. “In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.
- Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale”.
Il procedimento di omologa svolto dal Presidente del Tribunale va considerato non come la fase conclusiva o finale del procedimento di mediazione, anche perché non sempre è necessario, ma come fase del tutto autonoma, nonché residuale rispetto alla procedura di mediazione.
Dunque il procedimento di omologa interviene come atto separato, non sempre necessario, nel caso in cui una delle parti lo richieda perché l’altra parte non rispetti l’accordo ottenuto nella mediazione, accordo privo delle formalità previste dalla Legge.
In questo caso, dunque, il capo dell’ufficio giudiziario dovrà valutare il rispetto delle formalità prescritte dalla Legge e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico: all’esito positivo di tale verifica, quindi l’omologa conferisce al verbale il valore di titolo esecutivo per procedere all’espropriazione forzata, all’esecuzione in forma specifica e all’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il documento del Ministero afferma, quindi, che sulla base delle considerazioni che precedono deve dunque ritenersi che il procedimento di omologa dell’accordo di mediazione che si svolge dinanzi al Presidente del Tribunale debba essere inquadrato tra i procedimenti di volontaria giurisdizione da assoggettare al pagamento sia del contributo unificato, di cui all’articolo 13 comma 1 lett. b) DPR n. 115/2002, sia dell’importo forfettario previsto dall’articolo 30 del medesimo testo unico sulle spese di giustizia.
Infine – e per le medesime considerazioni – l’esenzione “dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsivoglia specie e natura”, prevista dall’articolo 17 comma 2 D.LGS. 28/2010 deve ritenersi circoscritta agli atti, documenti e provvedimenti relativi al “procedimento di mediazione” che ha inizio e si conclude dinanzi agli organismi di mediazione, così come emerge dalle norme del decreto legislativo n. 28/2010 ([3]): per tali ragioni l’esenzione non può estendersi al procedimento di omologa che si pone al difuori del procedimento di mediazione.
Nessun dubbio sul pagamento del contributo unificato e sull’importo forfettario, mentre va compreso meglio il ragionamento sull’imposta di registro, argomento, fra l’altro già approfondito sulle pagine della presente rivista ([4]).
Il documento sottolinea come l’argomento “imposta di registro” rientri nella competenza funzionale dell’Agenzia delle Entrate, anche se lo stesso svolge alcune valutazioni di carattere generale che, vediamo se possono essere condivise.
Ricordo che l’articolo 17 del decreto legislativo 28/2017 ai commi 2 e 3 detta:
- Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esentidall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
- Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
Dunque l’art. 17 ai commi 2° e 3° del decreto contiene una specifica disciplina fiscale di carattere agevolativo che al comma 2 esenta tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura; e al comma 3 prevede che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di euro 50 mila.
Il documento del Ministero di Giustizia sottolinea che la norma, con riferimento al regime fiscale da applicarsi ai decreti di omologazione dei verbali di mediazione civile, va valutata con riferimento agli obblighi di registrazione relativi al verbale di accordo omologato dal Presidente del Tribunale.
L’articolo 17 comma 3, D.Lgs. 28/2010 più volte richiamato non specifica il tipo di tassazione applicato al verbale di accordo e, ciò in quanto la mediazione, sia essa obbligatoria o facoltativa, può avere ad oggetto negozi giuridici molto diversi tra loro (diritti reali, divisione, successione, traslazione immobiliare, ecc.) con la conseguenza che l’imposta di registro sarà applicata in funzione della “causa” e degli effetti propri del negozio concluso , secondo quanto previsto per tali materie dalla normativa di riferimento, rappresentata dal DPR. N. 131/1986 Testo Unico sull’IMPOSTA DI REGISTRO ([5]).
Per quanto concerne poi le procedure di mediazione che abbiano ad oggetto il trasferimento di immobili ovvero il trasferimento o la costituzione di diritti reali immobiliari di godimento, si richiama la circolare 2/E/2014 dell’Agenzia delle Entrate, con la quale sono stati analizzati gli effetti prodotti dall’articolo 10 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ([6]) sull’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986. In particolare l’Agenzia chiarisce che la previsione dell’articolo 10, comma 4, del citato D.Lgs. 23 del 2011, in forza del quale sono state soppresse tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie che riguardino gli atti assoggettati all’imposta di registro anche se previste in leggi speciali, non opera in relazione ad alcune previsioni fiscali, che sono funzionali alla disciplina di particolari istituti, che hanno una applicazione ampia, la cui riferibilità ai trasferimenti immobiliari è solo eventuale e prescinde dalla loro natura onerosa o gratuita … fra cui la mediazione civile e commerciale.
Ciò posto deve quindi ritenersi che gli uffici giudiziari dovranno trasmettere per la tassazione i provvedimenti di omologa adottati dal Presidente del Tribunale, con i relativi verbali di accordo di mediazione, il cui valore risulti superiore ad euro 50 mila.
Si aggiunge che una volta trasmessi, sarà l’ufficio dell’Agenzia ricevente ad applicare l’imposta di registro e, a dare comunicazione alle parti dell’eventuale versamento da predisporre: eventuale, in quanto l’accordo potrebbe/dovrebbe già essere stato registrato dalle parti con il relativo e conseguente versamento dell’imposta di registro.
Schematizzando:
Quesito 1: regime fiscale del contributo unificato da applicarsi ai decreti di omologazione dei verbali di mediazione civile di cui al D.Lgs. 28/201 e successive modifiche. Risposta: il procedimento di omologa dell’accordo di mediazione che si svolge dinanzi al Presidente deve essere inquadrato tra i procedimenti di volontaria giurisdizione da assoggettare al pagamento sia del contributo unificato di cui all’articolo 13 comma 1 lettera b) del DPR 115/2002 sia dell’importo forfettario previsto dall’articolo 30 del medesimo testo unico sulle spese di giustizia. |
Quesito 2: imposta di registro sul provvedimento di omologa dell’accordo di mediazione. Risposta: devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate per la quantificazione e il pagamento dell’imposta di registro i provvedimenti di omologa adottati dal Presidente del Tribunale, con i relativi verbali di accordo di mediazione, il cui valore risulti superiore a 50 mila euro. |
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[1] Nelle materie obbligatorie di cui all’articolo 5 D.lgs 28/2010, “… l’assenza dell’avvocato di una o di entrambe le parti si traduce in un vizio di comparizione di uno dei soggetti necessari della procedura, che inficia la regolarità dello svolgimento della mediazione…” TRIBUNALE DI VASTO Ordinanza del 9 aprile 2018.
[2] Ordinanza Tribunale di Bari del 7 settembre 2016.
[3] Art. 1, comma 1 lettera a; Art. 6 commi 1 e 2; art. 8 commi 2 e 3.
[4] Rivista La Mediazione n. 17 luglio Dicembre 2017
[5] SI veda in tal senso Commissione studi tributari del Consiglio Nazionale del Notariato studio n. 190-2010/T.
[6] Convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013 n. 128 e dall’articolo 1 comma 608 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147