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Cedolare Secca 2021

Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti
Giornalista pubblicista
Presidente del C.d.A. società di revisione «Imperium Audit S.p.A.»

Cedolare Secca 2021

La cedolare secca è il regime di imposizione fiscale sostitutivo sui redditi da locazione, introdotto con il fine di ridurre l’evasione fiscale sugli affitti.

A partire dal 1° gennaio 2021, sono state introdotte  alcune novità di rilievo, relative alla cedolare secca sugli affitti brevi.  Si potrà optare per la cedolare secca per un numero massimo di quattro appartamenti, superati i quali scatterà la presunzione di attività imprenditoriale e l’assoggettamento del reddito ad Irpef. Per chi offre  in affitto per brevi periodi più di quattro appartamenti all’anno, diventa di fatto obbligatorio dotarsi di partita IVA.

La Manovra punta a limitare i casi di applicazione della tassazione agevolata del 21% sugli affitti di breve durata. Si potrà decidere  per la cedolare secca per un numero massimo di quattro (quattro) appartamenti, superati i quali scatterà il presupposto  di attività imprenditoriale e l’imposizione del reddito ad Irpef.

Una novità importante che modifica le regole sulla cedolare secca nel 2021.

A partire dal 2021, sono cambiate anche le modalità di pagamento dell’imposta sostitutiva:

l’acconto, pari al 95% fino al 2020, é passato in questo anno corrente  al 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente.

I limiti alla imposizione della cedolare secca sugli affitti brevi saranno applicati anche ai contratti stipulati tramite intermediari, oppure tramite piattaforme telematiche che mettono in contatto persone in cerca di un appartamento con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

Sono due le aliquote della cedolare secca:

  • tassazione del 21% sui contratti d’affitto a canone libero di immobili locati a fini abitativi. Soltanto fino al 31 dicembre 2019 era possibile accedervi anche per le locazioni commerciali;
  • tassazione ridotta del 10% per i contratti d’affitto a canone concordato.

Il regime di tassazione agevolato si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 locate ad uso abitativo e per le relative pertinenze.

In caso di contitolarità dell’immobile l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore.

Maria Consiglia Viglione
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