skip to Main Content

Default creditizio – nuove Linee Guida EBA dal 01 gennaio 2021

Giornalista.
Dottore Commercialista - Revisore Legale dei Conti
Email: annagianturco@2020revisione.it

Default Creditizio Nuova Definizione

Default creditizio – nuove Linee Guida EBA dal 01 gennaio 2021

Gli intermediari finanziari si troveranno, a breve, ad affrontare una serie di cambiamenti in tema di classificazione della clientela inadempiente rispetto ad un’obbligazione verso la banca (c.d. Default).

Il 1° gennaio 2021, infatti, essi faranno proprie le nuove regole europee dettate dall’Autorità Bancaria Europea, con l’intento di uniformare i comportamenti degli istituti di credito dei paesi dell’Unione Europea.

Questo intervento introduce criteri e modalità più rigorose rispetto a quelle adottate, fino ad ora, dagli intermediari finanziari italiani.

Prima di introdurre quanto previsto dalle nuove linee guida, facciamo un breve excursus dei comportamenti vigenti nel nostro sistema bancario.

Situazione attuale

Ad oggi un cliente viene considerato a default se presenta arretrati per oltre novanta giorni consecutivi pari ad almeno il 5 % del totale delle esposizioni del cliente verso la banca.

Se ci sono disponibilità su altre linee di credito, sia utilizzate anche solo parzialmente che non utilizzate, esse consentono la compensazione degli importi scaduti.

Lo stato di default, attualmente, viene meno nel momento in cui il cliente sana la sua posizione di inadempiente  nei confronti della banca o rientra dallo sconfinamento di conto corrente.

Non si suppongono automatismi del contagio del default nel caso di obbligazioni congiunte (c.d. cointestazioni).

Cerchiamo ora di anticipare le nuove regole approntate dall’EBA (European Banking Authority) ad appannaggio degli istituti finanziari dal 2021, come sopra detto.

Nuove regole in vigore dal 01 gennaio 2021

Un cliente viene classificato a default se, per oltre novanta giorni consecutivi supera entrambe le soglie di rilevanza che sono:

  • euro 100 per le esposizioni al dettaglio;
  • euro 500 per le altre esposizioni;
  • 1% dell’importo complessivo di tutte le esposizioni del cliente verso la banca.

Non è più consentito l’istituto della compensazione.

La presenza di linee di credito non utilizzate oppure utilizzate solo parzialmente, non impedisce che il cliente possa essere considerato a default dalle banche.

Il cliente continuerà ad essere considerato a default dopo aver onorato il suo arretrato di pagamento o essere rientrato dallo sconfinamento di conto corrente, per almeno novanta giorni.

Sono previste nuove regole di contagio del default in presenza di obbligazioni congiunte (cointestazione):

  • il contagio si accosta alle esposizioni dei singoli cointestatari, se le obbligazioni congiunte sono in default;
  • il contagio riguarda in modo automatico le esposizioni in cointestazione, se tutti i cointestatari sono in default.

Sintesi delle nuove regole

Possiamo, pertanto, sintetizzare il tutto asserendo che, è sufficiente a determinare lo stato di default di tutte le esposizioni, anche solo uno sconfinamento di conto corrente superiore a 100 euro per oltre novanta giorni che rappresenti più dell’1% del totale delle esposizioni verso la banca.

Ciò comporterebbe, nel caso fosse necessario richiedere nuovi finanziamenti, un problematico accesso al credito.

Ulteriori linee guida dell’EBA

Le linee guida dettate dall’EBA spingono le banche ad attivare quanto prima le necessarie modifiche.

Secondo l’Associazione Bancaria Italiana, questo nuovo regolamento determinerà un aumento dei crediti scaduti, che potrebbero subire un incremento tra il 75 e il 110%.

Banca d’Italia – Nota 15 ottobre 2020

Per ulteriori chiarimenti su quanto esposto fin qui, è intervenuta la Banca d’Italia con una Nota pubblicata il 15 ottobre 2020.

Essa fornisce importanti risoluzioni sulle disposizioni attuative degli orientamenti dell’EBA inerenti l’applicazione della definizione di default.

Il documento, sopra citato, si riallaccia alla precedente Nota del 14 agosto 2020, che già chiariva alcuni aspetti della nuova definizione di default e consta di 26 domande sottoposte all’attenzione dell’Organo di Vigilanza.

Tra le risposte di particolare rilevanza, si evidenzia quella relativa al venir meno della condizione che ha comportato lo stato di Default del cliente. In sintesi è previsto, al verificarsi dell’evento, un periodo di osservazione di tre mesi prima di riabilitare in bonis la posizione (il cosiddetto “cure period”).

Una puntualizzazione da parte della Banca d’Italia contempla che la situazione in stato di non default, in base alle nuove regole, riguarderà soltanto le posizioni che risulteranno in default al 1° gennaio 2021.

Non esiste, insomma, retroattività nell’applicazione del “cure period“.

Riportiamo la nota del 15 ottobre 2020 in modo da ottenere maggiori delucidazioni e permettere ulteriori approfondimenti.

Anna Gianturco
Back To Top
Search
La riproduzione è riservata!