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Enti del Terzo Settore. Le Norme di comportamento dell’organo di controllo
Una nuova importante iniziativa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) è stata la pubblicazione, nel dicembre 2020, dei “Principi di comportamento dell’organo di controllo ETS”.
È questo uno strumento essenziale per la buona riuscita della riforma inaugurata con la emanazione del “Codice del Terzo Settore – CTS” (D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017).
Va ricordato che il legislatore con il Codice ha prescritto, per le imprese sociali, la nomina dell’Organo di Controllo al fine di ottenere l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Si stima, pertanto, che saranno oltre 25.000 le associazioni e/o le fondazioni che, entro il 31 dicembre 2021, dovranno adeguare il loro statuto e provvedere alla nomina dei componenti degli organi di controllo interno monocratico o collegiale.
Prima, però di trattare sinteticamente dell’Organo di Controllo, appare opportuno individuare gli Enti del Terzo Settore regolamentati dal Codice (Come pubblicati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale).
Gli Enti del Terzo Settore (ETS)
Il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii. – (CTS) ha riordinato e revisionato sia la punto di vista civilistico che fiscale la disciplina vigente in materia. È stato definito, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore, stabilendo in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte.
Per essere considerati tali, gli ETS devono svolgere in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all’art.5 del CTS per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Ai sensi dell’art. 4 del Codice sono Enti del Terzo Settore, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:
- le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.);
- le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.);
- gli enti filantropici (artt. 37 e ss.);
- le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40);
- le reti associative (artt. 41 e ss.);
- le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.);
- le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere considerati ETS limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice.
Non sono Enti del Terzo Settore:
- le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- le formazioni e le associazioni politiche;
- i sindacati;
- le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
- le associazioni di datori di lavoro;
- gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, con le eccezioni specificamente previste ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Codice.
Obbligo della nomina dell’Organo di Controllo
Stante alla nuova normativa, l’Organo di Controllo è sempre obbligatorio per le fondazioni. Per le associazioni, invece, l’obbligo scatta al superamento, per due esercizi consecutivi e per due dei tre parametri, dei limiti stabiliti dall’art. 30 del CTS e cioè:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
La nomina dell’organo di controllo, in ogni caso, è obbligatoria quando l’Ente costituisce un patrimonio da destinare ad uno specifico affare, ai sensi dell’art. 10 del CTS. Ciò a prescindere dai limiti quantitativi dell’art. 30, e dalla forma assunta dall’ETS. Questo, purché l’Ente abbia personalità giuridica e sia iscritto nel Registro delle imprese.
I limiti previsti dall’art. 30 del CTS non si applicano nemmeno per i Centri di Servizio per il Volontariato di cui all’art. 61, co. 1, lett. k), e art. 65, co. 7, lett. e), per i quali la nomina è sempre obbligatoria a prescindere dalle soglie dimensionali.
Obbligo della nomina dell’Organo di Revisione Legale
La Revisione Legale deve essere effettuata se l’ETS supera i limiti imposti dall’art. 31, co. 1 del CTS. In questo caso, anche la revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo invece che ad un revisore legale o ad una società di revisione. Unico limite è che l’Organo di controllo che esercita anche la revisione legale deve essere interamente composto da revisori iscritti nel registro dei revisori legali.
In conclusione, il documento dell’ONDCEC detta i principi del comportamento dell’organo di controllo, chiamandolo ad “interpretare” la realtà in cui egli si colloca. Raccomandando di operando per garantire ai terzi il corretto funzionamento dell’ente, senza richiedere oneri amministrativi o gestionali non strettamente necessari. Ciò allo scopo di aiutale le organizzazioni del Terzo settore a crescere e rafforzarsi.
In altre parole, l’organo non si deve soffermare alla dimensione prettamente esecutiva e tecnica. Si deve preoccupare anche di avere, sempre nel rispetto del proprio ruolo e di quello degli organi dell’Ente, un effetto positivo in termini di miglioramento dei processi decisionali.
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