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Prescrizione dei Crediti: chiarimenti

Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti
Giornalista pubblicista
Presidente del C.d.A. società di revisione «Imperium Audit S.p.A.»

Prescrizione Crediti

Come stabilito dall’articolo 2934 del Codice Civile, un diritto è prescritto quando il titolare non lo esercita per un periodo di tempo determinato dalla legge.

A partire da questa premessa, si può capire che chi vanta un credito nei confronti di un altro soggetto, per non rischiare di perdere il proprio denaro in modo conclusivo, deve mantenere il proprio diritto al pagamento per tempo attraverso delle apposite attività di sollecito.

In linea generale, dove la legge non ha disposto in modo differente e specifico, la prescrizione ordinaria è di 10 anni.

Questo significa che, per tutte quelle tipologie di crediti che non sono state normate appositamente, un creditore non è preteso  alcunché dal proprio debitore se, entro i primi 10 anni, non ha sollecitato il risarcimento. In altri casi, invece, la durata dell’estinzione del diritto è più breve, e si limita a 2, a 3 o a 5 anni.

Nei vari contesti possiamo avere delle eccezioni dove si  parte  dal principio di base per il quale i crediti derivanti da atti leciti hanno una prescrizione di 10 anni, laddove per gli atti illeciti si tende ad accorciare a 5 anni.

Il lasso di tempo da tenere in considerazione per la prescrizione inizia nel giorno stesso in cui può essere esercitato quello specifico diritto, e cessa allo scoccare della mezzanotte dell’ultimo giorno.

La sospensione della prescrizione indica una frattura alla decorrenza dei termini stabiliti dalla legge, la quale può avere luogo nell’eventualità in cui il legislatore riconosca l’impossibilità o l’oggettiva difficoltà dell’individuo di esercitare il proprio diritto.

Normalmente  la sospensione è applicata in casi specifici, ad esempio quando il titolare del credito è un minore o un interdetto senza adeguata rappresentanza, oppure nei casi caratterizzati da particolari relazioni tra creditore e debitore. Con la sospensione, dunque, un determinato periodo di tempo non è calcolato ai fini della prescrizione, la quale dunque è il risultato della somma dei periodi trascorsi prima e dopo della sospensione stessa.

L’interruzione,  prende forma nel momento in cui il titolare compie un atto che, dal punto di vista della legge, è assimilabile alla volontà di esercitare il proprio diritto. In questo caso, da quel momento in poi, inizia un nuovo periodo da tenere in considerazione per i termini di prescrizione.

Crediti con prescrizione di 5 anni

  • i canoni per i beni locati
  • le spese condominiali
  • le spese di ristrutturazione
  • le rate dei mutui
  • le assicurazioni
  • le dichiarazioni dei redditi
  • le annualità delle pensioni alimentari
  • i compensi conseguenti alla cessazione del rapporto lavorativo
  • le sanzioni
  • i diritti al rimborso del danno derivanti da fatti illeciti
  • per le società iscritte alla Camera di Commercio, i diritti derivanti dai rapporti sociali
  • i debiti con scadenza uguale o inferiore ad un anno
  • le annualità delle rendite perpetue/vitalizie
  • il capitale nominale dei titoli di Stato

Crediti con prescrizione di 3 anni

  • il diritto dei notai
  • le parcelle dei professionisti
  • il bollo auto

Crediti con prescrizione di 2 anni

A partire dalla Legge di bilancio 2018, hanno un annullamento di 2 anni le bollette di luce, acqua e gas

Crediti con prescrizione di 1 ann0

  • rette scolastiche
  • abbonamenti a centri sportivi
  • medicinali
  • atti giudiziari
  • premi assicurativi Rc, furto e incendio (laddove resta a 2 anni per tutti gli altri premi assicurativi)

Crediti con prescrizione di 6 mesi

fanno parte in questa categoria i diritti al pagamento di tutti gli esercenti che offrono vitto e alloggio ai propri clienti.

Maria Consiglia Viglione
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