Il DL 7 maggio 2024, n. 60, noto come decreto "Coesione" entrato in vigore l’8.5.2024, giorno…
Commercio elettronico: novità adempimenti 2021
Da poco tempo, ha avuto enorme diffusione l’opportunità per gli operatori economici di utilizzare un nuovo mezzo per commercializzare i propri prodotti, il c.d. e-commerce, ovvero “commercio elettronico”.
A partire dal 1° luglio 2021, per quanto riguarda il trattamento IVA delle operazioni di e-commerce indiretto (ambito B2C) si segnala che, trovano applicazione le novità introdotte dalla DIRETTIVA (UE) 2017/2455 DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 2017 (termine in precedenza fissato al 1° gennaio 2021, prorogato dalla decisione del Consiglio Ue 2020/1109 e dai Regolamenti UE 2020/1108 e 2020/1112).
Ai fini IVA le operazioni di e-commerce indiretto in ambito Business to Consumer continuano ad essere territorialmente rilevanti nello Stato membro di destinazione della merce; quel che cambia è che non sono più previste le soglie di protezione. Le soglie di protezione, poste di norma a 35.000 euro, sono pensate per evitare che i fornitori dovessero richiedere una posizione IVA in ogni Stato membro UE di destinazione della merce. Sotto tali soglie l’operazione scontava l’imposta del Paese del fornitore.
Dal 1° luglio 2021, invece, è previsto quanto segue (nuovo articolo 59-quater Direttiva 2006/112/CE):
- fino alla soglia minima annua di 10.000 euro, l’IVA è applicata nel Paese del cedente;
- al superamento della soglia minima annua di 10.000 euro, si applicherà l’ordinario criterio impositivo basato sul luogo di destino dei beni, di cui all’articolo 33, lett. a), Direttiva 2006/112/CE.
In tal caso, il fornitore soggetto passivo IVA, potrà scegliere di applicare il regime del Moss (Mine one shop shop), al fine di bypassare l’onere dell’identificazione nei singoli Paesi in cui sono effettuate le cessioni, nel rispetto delle regole di fatturazione del proprio Stato membro.
Altra novità, sempre in vigore dal 1° luglio 2021, riguarda le previsioni del nuovo articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE, secondo cui:
- se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore inerente non superiore a 150 EUR, si considera che lo stesso soggetto passivo in questione abbia ricevuto e ceduto detti beni.
Latest posts by Maria Consiglia Viglione (see all)
- Obbligo di Data Certa per la “Lettera di Licenziamento” - 21 Novembre 2022
- Contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate - 7 Ottobre 2022
- Imposte sui Redditi e rilevanza imponibile delle mance. - 29 Luglio 2022