Il DL 7 maggio 2024, n. 60, noto come decreto "Coesione" entrato in vigore l’8.5.2024, giorno…
Quadro Temporaneo Aiuti di Stato
La Commissione Europea è intervenuta nuovamente sulla disciplina alla luce del Covid-19, modificando le scadenze e i massimali, al fine di supportare le esigenze della ripresa economica.
Istituito a Marzo 2020, il Temporary Framework, nasce con l’esigenza di sostenere l’economia, a seguito del momento storico che stiamo vivendo causa Covid-19.
Il fine primario dell’Unione Europea, era quello di indicare il giusto equilibrio tra le varie esigenze in campo: da un lato la necessità di sostenere le imprese, dall’altro quella di non provocare effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato interno.
Il compromesso è stato raggiunto con l’introduzione del Quadro Temporaneo sugli Aiuti di Stato, che ha permesso di supportare le imprese e preservare l’integrità del mercato interno.
In primo luogo, è stata prorogata la scadenza al 31.12.2021. La ratio sottesa a questa decisione è da rinvenire in una serie di fattori, primo fra tutti, il perdurare della crisi economica. La Commissione Europea, ha ritenuto necessario rinviare la scadenza, inizialmente fissata al 30.06.2021, al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese duramente colpite dalla pandemia. A permettere il perdurare del Quadro Temporaneo, è stato anche il grande successo riscosso tra gli Stati membri.
In secondo luogo, si è ritenuto necessario aumentare i massimali di aiuto. Anche in questo caso, le ragioni di scelta sono plurime: da un lato, il perdurare della pandemia e del lasso di tempo trascorso dall’adozione del Temporary Framework; dall’altro, la forte incidenza della misura che ha portato al raggiungimento in breve tempo dei massimali previsti.
In base alla nuova normativa, gli aiuti di Stato sono riconosciuti nei seguenti limiti:
- 225.00 Euro per impresa operante nella produzione di prodotti agricoli;
- 270.000 Euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
- 1.800.000 Euro per le imprese di tutti gli altri settori.
Gli aiuti possono essere combinati con aiuti in “de minimis” o in esenzione, a condizione che vengano rispettare le norme relative al cumulo, previste dai regolamenti stessi.
In terzo luogo, al fine di incentivare la scelta di forme di aiuto rimborsabili, la Commissione ha ritenuto necessario concedere agli Stati membri, la scelta di convertire le forme di aiuto rimborsabili concesse a norma del Quadro temporaneo in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni. Tale opzione potrà essere fruita solo previa notifica alla Commissione, prima della scadenza del Quadro temporaneo.
Infine, si è previsto l’innalzamento a 10.000.000 euro per impresa, del limite previsto per gli aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti. In questo modo, gli Stati possono sostenere le imprese particolarmente colpite dalla crisi da Covid-19, con perdite di fatturato pari almeno al 30% nel periodo ammissibile rispetto allo stesso periodo 2019.
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