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Approvazione Bilanci di Srl e Spa: tutti entro giugno 2021.

Dottore Commercialista - Revisore Legale dei Conti
Giornalista pubblicista
Email: annagianturco@2020revisione.it

BILANCI 2020

I bilanci, relativamente all’esercizio 2020, di Srl, Spa e cooperative, potranno essere approvati entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Le assemblee delegate all’approvazione dei rendiconti, potranno essere tenute in audio o video conferenza entro il 31 luglio 2021, anche se ciò non è previsto negli atti costitutivi o negli statuti delle società.

Decreto legge 183/2020 – Milleproroghe

La conversione del decreto Milleproroghe (decreto legge 183/2020) estende, anche al 2021, le disposizioni già previste per i bilanci e le assemblee 2020 relativamente ai bilanci 2019.

Disposizioni civilistiche ordinarie

In tempi normali, è consuetudine convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio secondo quanto disposto dagli articoli 2364 c.c. per le Spa e 2478-bis per le Srl.

Tale termine, se previsto dallo statuto, può arrivare a 180 giorni nel caso di società tenute al consolidato ovvero quanto lo richiedano esigenze relative alla struttura o all’oggetto della società.

Ora, modificando l’articolo 106 del decreto legge n.18 del 17/03/2020 (Cura Italia) convertito con la legge n.27 del 24 aprile 2020, è previsto che il termine entro il quale l’assemblea ordinaria delle Spa e delle Srl, può essere convocata, per l’approvazione dei bilanci, è quello di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (29 giugno 2021).

Modalità di svolgimento delle assemblee

L’attuale versione del decreto 183/2020 (decreto Milleproroghe) prevede che il termine entro il quale le assemblee societarie possono svolgersi utilizzando strumenti di telecomunicazione è entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021.

Il protrarsi, purtroppo, della già precaria situazione sanitaria ha reso necessario rivedere la scadenza sopra riportata.

Le nuove norme prevedono ora che le disposizioni di cui al comma 2, in generale tutte le disposizioni dell’ex articolo 106, si applichino alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.

E’, pertanto, riammesso, come già successo per l’anno scorso, che le Srl, Spa, Sapa (società in accomandita per azioni), le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:

  • il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;
  • l’intervento all’assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
  • che l’assemblea si svolga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino, nel medesimo luogo, il presidente e il segretario.

Nelle Srl è ribadita la possibilità che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga all’articolo 2479 c.c., comma 4, e alle diverse disposizioni statutarie.

Società quotate

In base all’articolo 106, comma 4, le società con azioni quotate in mercati regolamentati potranno indicare il rappresentante al quale i soci possono conferire deleghe con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, anche ove lo statuto disponga diversamente.

Ciò sia per le assemblee ordinarie sia per quelle straordinarie.

Le medesime società potranno, inoltre, prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del Tuf (Testo Unico della Finanza).

La disposizione, ai sensi del comma 5 sono applicabili anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

Società e banche di credito cooperativo

Il comma 6, infine, estende anche alle banche popolari, alle banche di credito cooperativo, alle società cooperative ed alle mutue assicuratrici,  la possibilità di designare, per le assemblee ordinarie o straordinarie, il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del Tuf.

Le medesime società potranno anche prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato.

E’ tuttavia esclusa la possibilità di esprimere un voto difforme rispetto alle istruzioni impartite dal delegante.

Anna Gianturco
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