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E-commerce – in arrivo nuove regole IVA –
Sono in arrivo le nuove regole dell’IVA sulle operazioni di commercio elettronico.
Le novità approvate dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 febbraio scorso, che saranno applicate a partire dal 1° luglio 2021, riguardano le vendite a distanza di beni, sia intracomunitarie che di beni importati da Paesi o territori terzi, anche attraverso l’intervento di interfacce elettroniche (e-commerce).
L’obiettivo è ridurre gli obblighi in materia di Iva per le imprese del settore che effettuano scambi transfrontalieri.
Nuove regole
A decorrere dal 1° luglio 2021, per quanto riguarda il trattamento Iva delle operazioni e-commerce indiretto, trovano applicazione le novità introdotte dalla Direttiva UE 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017.
Il termine, precedentemente fissato al 1° gennaio 2021, è stato prorogato dalla decisione del Consiglio UE 2020/1109 e dai Regolamenti UE 2020/1108 e 2020/1112.
Le operazioni di e-commerce indiretto in ambito Business to Consumer, ai fini Iva, continuano ad essere rilevanti territorialmente nello Stato membro di destinazione della merce.
Il cambiamento consiste nel fatto che non sono più previste le soglie di protezione (acquisti totali effettuati da persone fisiche di uno Stato membro).
Esse, di norma pari a 35.000 euro, sono state pensate per evitare che i fornitori dovessero chiedere una posizione Iva in ogni Stato membro UE di destinazione della merce.
Al di sotto di tale soglia, l’operazione sconta l’imposta del Paese del fornitore.
Dal 1°luglio invece:
- l’Iva è applicata nel Paese del cedente, fino alla soglia minima annua di 10.000 euro;
- al superamento della soglia minima annua di 10.000 euro, si applicherà il criterio impositivo basato sul luogo di destinazione dei beni, di cui all’articolo 33, lett.1) Direttiva 2006/112/CE.
In questo caso (superamento delle soglie prestabilite), il fornitore soggetto passivo di Iva potrà optare per l’applicazione del MOSS.
MOSS
Applicando tale regime (detto anche OSS o One Stop Shop), l’Iva verrà assolta in un solo Stato Ue.
Non ci sarà obbligo per i soggetti passivi di identificarsi nello Stato dell’acquirente e gli stessi potranno beneficiare di semplificazioni per quanto riguarda gli obblighi documentali.
L’operatività del MOSS è estesa alle prestazioni di servizi B2C, nonché alle vendite a distanza intracomunitarie di beni.
È previsto anche un termine più ampio per il versamento dell’Iva e per la presentazione delle dichiarazioni trimestrali: non più il 20 ma l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento delle operazioni.
Marketplace
Un’altra novità importante, che entrerà sempre in vigore dal 1° luglio, è contemplata nel nuovo articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE.
Essa riguarda le vendite a distanza rese più agevoli attraverso l’uso di interfacce elettroniche (marketplace, appunto).
Le imprese che operano in questo modo, saranno considerate direttamente responsabili dell’applicazione dell’Iva per le seguenti cessioni:
- vendite a distanza intracomunitarie di beni e vendite di beni già situati nella UE, se effettuate da soggetti passivi stabiliti al di fuori dell’Unione;
- vendite a distanza di nei importati da paesi extraUe in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.
Al verificarsi di queste condizioni, il soggetto passivo:
- si considera abbia acquistato e ceduto egli stesso le merci;
- si presume corrisponda al cedente dei beni, assumendo i diritti e gli obblighi del fornitore sottostante ai fini Iva.
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