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Il certificato “EU COVID-19” per viaggiare in altri Stati. Come sarà?

Giornalista. Dottore commercialista - Consulente fiscale e aziendale - Conciliatore specializzato - Curatore fallimentare - Revisore legale - Consulente di Tribunale.
Presidente onorario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Salerno.
E-mail: lucadefra20@gmail.com

Certificato Verde

In sintonia con la proposta della Commissione europea, intesa a creare un certificato verde digitale per agevolare la libera circolazione dei cittadini nell’UE durante la pandemia di COVID-19, il Consiglio dei Ministri italiano il 21 aprile 2021 ha approvato un decreto-legge che prevede l’introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette “Certificazioni verdi Covid-19”.

Le “certificazioni” in formato cartaceo o digitale, attestano lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

Il citato Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Decreto Riaperture) – entrato in vigore il 23.04.2021 – all’art. 9, comma 8 statuisce:

Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute, come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea e validate da uno Stato membro dell’Unione, sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Le disposizioni riguardanti le certificazioni, contenute nel suddetto decreto, sono ampie e, comunque, per comprendere i dettagli del suo funzionamento, bisogna attendere la circolare applicativa del Ministero della salute che chiarirà quanto disposto.

Sul sito del Ministero dell’Interno si legge che sarà pubblicata a breve tempo.

Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Ogni Stato membro riconoscerà come equivalente la certificazione rilasciata dall’altro Stato.

Sono, però, notizie possibili di ulteriori precisazioni. Infatti, i deputati del Parlamento europeo hanno concordato che il “certificato verde digitale” dovrebbe assumere la dicitura di “certificato EU COVID-19”; dovrebbe avere una validità non superiore a 12 mesi e non serviranno come documento di viaggio, né diventeranno una precondizione per esercitare il diritto alla libera circolazione.

Le certificazioni potranno essere lette nella lingua dello Stato che le rilascia, in aggiunta alla lingua inglese che sarà comune per tutte le certificazioni.

Discutere di notizie in anteprima non è curiosità. In questo doloroso momento di emergenza sanitaria sapere di possibili soluzioni che possano aiutare a migliorare le condizioni di vita, può essere molto utile.

Seguire le evoluzioni, che regoleranno in meglio il nostro vivere quotidiano, anche in relazione agli spostamenti in altri Stati, a volte dovuti a necessità, può consentire di organizzarsi e programmare per tempo viaggi che ad oggi appaiono non realizzabili.

E allora, per saperne di più su cos’è un certificato verde digitale (o certificato EU COVID-19), come lo si ottiene, in che modo contribuirà alla libera circolazione, come funzionerà, quali dati conterrà e altro ancora, si rinvia alla lettura delle pagine del sito della Commissione europea consultabile cliccando QUI.

A proposito dei dati che contiene il certificato verde digitale, il Garante italiano della privacy con Provvedimento di avvertimento del 22 aprile 2021 ha tra l’altro segnalato:

……Nel progettare l’introduzione della certificazione verde, quale misura volta a contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, si ritiene che non si sia tenuto adeguatamente conto dei rischi, di seguito illustrati, che l’implementazione della misura determina per i diritti e le libertà degli interessati, e, quindi, non siano state adottate le misure tecniche e organizzative adeguate per attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, integrando nel trattamento degli stessi le garanzie necessarie a soddisfare i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e a tutelare i diritti degli interessati (art. 25, par. 1, del Regolamento)…….

A breve, quindi, con la pubblicazione della preannunciata circolare, sapremo meglio come si articolerà il certificato verde digitale.

Per adesso, alcune notizie utili d’interesse collettivo, riguardanti le certificazioni verdi Covid-19, le si possono leggere nelle risposte alle domande frequenti presenti nelle FAQ del Ministero della Salute cliccando QUI.

Le certificazioni saranno rilasciate, a richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale con codice QR.

Il video che segue illustra come camminerà il “passaporto vaccinale”.

 

Per coloro che fossero interessati a consultare tutti i decreti emanati dall’inizio dell’emergenza sanitaria, come pure le FAQ e le circolari, possono consultare il sito del Governo italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri cliccando QUI.

Luca De Franciscis
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