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“Bonus acqua potabile” per privati, aziende e professionisti
Il 16 giugno, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n. 153000 che definisce criteri le modalità di applicazione e fruizione di un nuovo credito d’imposta “Bonus acqua potabile”.
Questo nuovo credito d’imposta, sin dalla pubblicazione della Legge di Bilancio del 30 dicembre 2020 (artt. da 1087 a 1089), è stato soprannominato “Bonus Acqua”. Per la sua messa in funzione, però, si attendeva la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e a tanto vi ha provveduto il direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Infatti, in chiusura, il Provvedimento informa che la sua pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Vengono definiti, quindi, i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, di questa nuova agevolazione, utilizzabile per ciascun immobile adibito ad attività commerciale, nonché per gli immobili di esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.
Cos’è questo nuovo credito d’imposta.
È un’agevolazione volta a incentivare l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque, destinate al consumo umano, erogate da acquedotti.
Gli incentivi previsti per le detrazioni d’imposta.
È possibile usufruire di un credito d’imposta del 50% delle spese sostenute nel lasso di tempo 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.
L’importo massimo, delle spese d’acquisto e d’installazione dei sistemi di cui innanzi, è fissato in:
– 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche;
– 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.
Cosa fare per accedervi.
Il Provvedimento chiarisce che l’importo delle spese sostenute dev’essere documentato da una fattura elettronica, o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito.
Per i privati, e in generale i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti.
Sono fatti salvi, però, i pagamenti effettuati prima dell’entrata in vigore del Provvedimento, in qualunque modo eseguiti; basta integrare la fattura, o il documento commerciale attestante la spesa, annotando sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
Modalità e comunicazioni.
Il tempo c’è perché le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate, per le spese agevolabili, vanno effettuate nell’intervallo di tempo 1° febbraio e il 28 febbraio dell’anno successivo a quello del sostenimento del costo.
Per ottemperarvi bisogna utilizzare l’apposito modello, denominato “COMUNICAZIONE DELLE SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ACQUA POTABILE” e trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate, tramite il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia.
Il bonus potrà essere utilizzato, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus.
La prima comunicazione, per le persone fisiche, dovrà essere fatta nell’anno 2022, per gli acquisti dell’anno 2021. Per gli altri soggetti sarà possibile fare la compensazione tramite F24.
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