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Contributo a fondo perduto “alternativo” è operativo dal 5 luglio 2021
Dal 5 luglio 2021 diventa operativo il contributo a fondo perduto “alternativo” previsto dal Decreto Legge n.73/2021 (art.1, commi da 5 a 15), meglio conosciuto come decreto “Sostegni-bis”.
A partire dal 5 luglio, infatti, è possibile inviare le richieste; ciò è previsto dall’Agenzia delle Entrate con un provvedimento del 2 luglio 2021, che ha reso noti modello e istruzioni.
Con questo provvedimento prende il via il secondo blocco di aiuti dopo quelli erogati in via automatica per i soggetti più duramente colpiti dalla crisi Covid-19.
Contributo “alternativo”
Il Decreto Sostegni bis ha previsto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i coloro i quali:
– hanno la partita IVA attiva alla data del 26 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis);
– presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni (art. 1 D.L. n. 41/2021)
– non hanno indebitamente percepito o che non hanno restituito tale contributo.
La misura spettante, riconosciuta in automatico dall’Agenzia delle Entrate (quindi non occorre presentare alcuna istanza), è pari al 100% di quanto percepito con il decreto Sostegni.
Ora è possibile richiedere, mediante presentazione di un’apposita istanza, un nuovo contributo detto “alternativo”.
Se un soggetto ha ottenuto il 100% del vecchio contributo e presenta l’istanza per il nuovo contributo potrà ottenere il maggior valore che potrebbe risultare dal nuovo calcolo.
Se, invece, dal calcolo effettuato risultasse un minor importo, l’Agenzia delle Entrate non terrà conto dell’istanza.
Soggetti interessati
I soggetti interessati sono gli stessi che hanno beneficiato del primo Sostegni, con le seguenti differenze:
– la partita IVA deve essere attiva al 26 maggio 2021;
– l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Importi spettanti come contributo “alternativo”
Per quanto riguarda il calcolo degli importi occorre fare una distinzione tra coloro che hanno beneficiato del contributo del Decreto Sostegni e coloro che non hanno ottenuto alcun sostegno.
Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui all’articolo 1 D.L. n.41/2021, alla differenza di fatturato o corrispettivi medi mensili del periodo sopra considerato, si applicano le seguenti percentuali:
- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per coloro, invece, che non hanno beneficiato del vecchio contributo si applicano le seguenti percentuali:
- 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
- 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
In tutti i casi non si può ottenere un importo superiore a 150 mila euro.
Nel provvedimento, inoltre, si precisa che qualora il soggetto richiedente abbia attivato la partita IVA tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020, ai fini del calcolo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
Richiesta del contributo
Per la richiesta del contributo occorre trasmettere, all’Agenzia delle Entrate, un’istanza, direttamente o tramite un intermediario.
L’istanza deve essere presentata mediante il servizio web disponibile nell’area riservate del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Modalità operative e tempistiche per richiedere il contributo “alternativo”
Per richiedere il contributo occorre trasmettere, direttamente o tramite un intermediario abilitato, apposita istanza mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Ciò è possibile a partire dal 5 luglio 2021, mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal 7 luglio 2021.
La trasmissione dell’istanza può essere effettuata, pertanto, dal 5 luglio 2021 e fino al 2 settembre 2021.
In caso di errore, è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa.
L’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta.
Inoltre, è possibile presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo, anche oltre il termine del 2 settembre.
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