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Il regime IVA degli enti pubblici con riferimento al servizio di cremazione
I Comuni, quando prestano servizi di cremazione, come le società concessionarie, devono applicare l’IVA salvo i casi in cui operino nell’esercizio di pubblica autorità e non creino distorsioni della concorrenza nel mercato. Il servizio di cremazione, non si qualifica come prestazione accessoria ai servizi funebre, è un servizio “autonomo”, pertanto non si applica l’esenzione ex art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Gli enti locali, nell’erogazione di servizi o cessioni di beni e, comunque, nel variegato ambito delle attività istituzionali svolte a titolo oneroso, devono sempre confrontarsi con la normativa fiscale, ed in particolare con l’IVA imposta che si discosta dalle altre, quanto a principi, ponendo problematiche applicative dai molteplici risvolti.
Il continuo crescere degli interventi dei Comuni in campo sociale ed economico, ha reso, negli ultimi anni, sempre più ampia l’area delle attività commerciali ricorrenti, esercitate contro il pagamento di un corrispettivo, rientranti nella sfera impositiva dell’IVA. Ad esempio, già nel 1976 il 22 maggio l’allora Ministero delle Finanze, diramò una prima Circolare, la numero 18 con il fine di chiarire il trattamento ai fini IVA applicabile alle attività poste in essere dagli enti locali. Successivamente , nel 1993 la Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso Tributario del Dipartimento delle Finanze del medesimo Ministero emise la Circolare n.8 del 14 giugno, con la quale furono forniti alcuni chiarimenti in merito a talune attività commerciali, considerato che l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale, sia in ambito nazionale che comunitario, aveva indotto la citata struttura di vertice a riconsiderare le determinazioni assunte in riferimento a specifiche attività esercitate dai Comuni.
La Cremazione è la pratica di ridurre tramite il fuoco un cadavere nei suoi elementi base (gas e frammenti ossei). In Italia, l’incidenza della cremazione registrata e stimata sul totale delle sepolture, per l’anno 2018, ad 83 in altri Stati Europei tali strutture sono molto più diffuse (256 in Inghilterra, 172 in Francia, 158 in Germania).
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tali Servizi prestati da Società concessionarie sono soggetti all’applicazione dell’IVA, in quanto da considerare come prestazione autonoma non riconducibile ad esenzione e assoggettata ad aliquota ordinaria.
In conclusione, gli enti comunali o qualsiasi ente pubblico, al pari delle società concessionarie, devono applicare l’aliquota prevista sul valore aggiunto, quando operano in regime di concorrenza e quando non operano nell’esercizio di pubblica utilità.
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