Il DL 7 maggio 2024, n. 60, noto come decreto "Coesione" entrato in vigore l’8.5.2024, giorno…
La rilevanza ai fini IVA delle cessioni di acqua all’ingrosso nell’ambito del Servizio Idrico Integrato.
A norma del comma 2 dell’art. 141 del Dlgs, n. 152/2006, il SII (Sistema Idrico Integrato) è costituito dall’insieme dei servizi idrici connessi, con l’uso umano della risorsa idrica.
La gestione del SII prevede, infatti una complessa rete di infrastrutture composta da acquedotti, da serbatoi di accumulo, potabilizzatori e da reti di distribuzione, che consentono di mettere a disposizione le acque ai consumatori.
La proprietà dei beni costituenti la dotazione del SII è dello Stato, delle Province e dei Comuni. Il Gestore ne dispone per concessione gratuita e ne ha il possesso.
Il Comune può gestire il servizio idrico direttamente (in economia) oppure decidere di affidarlo attraverso tre forme parimenti valide: concessione a terzi (società che abbia vinto una gara) società mista pubblico/ privata (il cui socio privato sia stato scelto con gara); affidamento in house alla propria società a capitale interamente pubblico.
Il SII è regolato da due diverse Autorità: l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente- ex Autorità per l’energia Elettrica e il Gas) a livello nazionale e l’EGA (Enti di Governo d’ambito) a livello locale.
Il Gestore è il soggetto a cui è affidata, dalle Autorità di Ambito territoriali mediante Convenzione, la gestione del servizio per il perseguimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nonché di miglioramento della qualità ambientale.
Disciplina fiscale (ai fini IVA) applicabile alle cessioni di acqua di attività c.d. “Oggettivamente commerciali”
In linea generale, affinchè una operazione sia soggetta a IVA, oltre al presupposto della territorialità, devono ricorrere, congiuntamente, ulteriori due requisiti:
a) oggettivo: l’operazione deve riguardare la cessione di beni o la prestazione di servizi, nella cui accezione rientrano, tra l’altro, le “obbligazioni di fare, di non fare e di permettere, quale ne sia la fonte”;
b) soggettivo: l’operazione deve essere compiuta da un soggetto che esercita attività di impresa, arte o professione.
Indipendentemente dalla sussistenza dei due requisiti sub a. e b., l’operazione è automaticamente assoggettata ad IVA se rientra in uno dei casi contemplati dal co.5 dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, c.d. attività “oggettivamente commerciali”.
Si ritiene che la fornitura di “acqua all’ingrosso” ad uso potabile effettuata dal soggetto considerato grossista a clienti non utenti finali rappresenti:
c) una operazione commerciale e come tale soggetta a imposta sul valore aggiunto, per effetto del primo capoverso del co.5, art. 4 del D.P.R. n. 633/72, laddove il legislatore alla lett. b) qualifica l’attività di “erogazione di acqua”, tra le operazioni da considerare “commerciali”, anche se esercitate da enti pubblici;
d) sconti l’aliquota IVA, agevolata del 10 per cento, in quanto in base al n. 81 parte III della Tabella A, allegata al D.P.R. citato, i beni “acqua, acqua minerali” beneficiano di regime impositivo di favore.
Il Legislatore all’art. 154 del D.lgs. n. 152/2006, in merito al corrispettivo SII ha previsto l’applicazione obbligatoria di una tariffa, determinata tenendo conto di una serie di parametri che hanno lo scopo di recuperare in materia integrale tutti i costi di investimento e di esercizio, nonché quelli ambientali, precisando che ogni componente della tariffa ha natura di corrispettivo.
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