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Fondo per la salvaguardia dell’occupazione e dell’attività d’impresa

FONDO SALVAGUARDIA IMPRESE
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito con il decreto-legge 19 maggio 2020 il Fondo Salvaguardia Imprese. Il Fondo – che da una dotazione iniziale di 300 milioni di euro viene rifinanziato ogni anno con 100 milioni di euro fino al 2035 – acquisisce partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di imprese in difficoltà economico-finanziaria che propongono un piano di ristrutturazione per garantire la continuità di impresa e salvaguardare l’occupazione. Finanzia inoltre programmi di ristrutturazione anche attraverso il trasferimento d’impresa. La gestione del Fondo è in capo ad Invitalia.

Soggetti destinatari

I soggetti destinatari sono le imprese che rispettino congiuntamente (e quindi non singolarmente) le seguenti caratteristiche:
1) Le imprese devono aver avviato un confronto presso la struttura per la crisi d’impresa del Ministero dello sviluppo economico
2) Le imprese devono trovarsi in uno stato di difficoltà economico-finanziaria:
a) ai sensi degli orientamenti comunitari
oppure
b) con flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate:
3) Le imprese inoltre devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:
a) essere titolari di marchi storici di interesse nazionale
b) essere una società di capitali con numero di dipendenti superiore a 250
c) detenere beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, indipendentemente dal numero degli occupati

Linee di intervento

Il Fondo finanzia programmi di ristrutturazione finalizzati:
– alla salvaguardia dei livelli di occupazione e alla prosecuzione e sviluppo dell’attività d’impresa;
 a ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di crisi economico-finanziaria;
– attivare capitali privati/pubblici a sostegno dell’attuazione dei piani di ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
– instaurare una partnership tra la proprietà/management ed INVITALIA finalizzata alla creazione di valore per tutti gli azionisti, con un piano di ristrutturazione condiviso

Modalità di erogazione

Il Fondo effettua investimenti diretti nel capitale di rischio alle seguenti condizioni:

– la partecipazione diretta acquisita (Equity) deve essere di minoranza;
– l’intervento complessivo per singola operazione non può superare i 10 milioni di euro;
– l’operazione di investimento è effettuata unitamente e contestualmente a:

1) investitori privati indipendenti che apportano almeno il 30% delle risorse previste (nel caso di operazioni a favore di imprese in difficoltà non ai sensi degli orientamenti comunitari);
2) all’impresa proponente che garantisce un contributo proprio pari ad almeno il 25% per le piccole imprese, 40% medie imprese e 50% grandi imprese (nel caso di operazioni a favore di imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari)

 Exit a 5 anni con condizioni di uscita definite già nell’operazione di investimento.

In aggiunta o in alternativa all’acquisizione della partecipazione il Fondo può realizzare investimenti in quasi equity.

L’impresa proponente che beneficia dell’intervento nel capitale di rischio può richiedere anche l’erogazione di un contributo a fondo perduto per il mantenimento di una percentuale non inferiore al 70% dei posti di lavoro.

Termini di presentazione

Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse.
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