Il DL 7 maggio 2024, n. 60, noto come decreto "Coesione" entrato in vigore l’8.5.2024, giorno…
Nuovo Esterometro al via dal 1° Luglio 2022
Dal 1° Luglio 2022 possiamo dire addio all’esterometro; infatti, tutte le operazioni effettuate, a partire da questa data, da e verso soggetti non residenti, non potranno più essere riepilogate nella comunicazione trimestrale.
In seguito alla ridefinizione della disciplina dell’esterometro, ad opera della Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 1103, della Legge 30/12/2020, n.178), i dati delle operazioni transfrontaliere effettuate a partire dal 1° luglio 2022 saranno trasmessi all’Agenzia delle Entrate utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML attualmente adottato per l’invio delle fatture elettroniche.
L’obbligo comunicativo è facoltativo per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale oppure è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio.
La legge sopra citata stabiliva l’abrogazione dell’esterometro dal 1° gennaio 2022; il maxi – emendamento al D.L. n.146/2021, approvato dal Senato, ha permesso lo slittamento dell’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere al 1° luglio 2022.
Vediamo ora di capire come comportarci fino al 30 giugno 2022 e cosa fare dopo tale data.
Operazioni fino al 30 giugno 2022
Ad oggi, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia devono trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate, con periodicità trimestrale, i dati delle operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti.
Fanno eccezione, ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015, le operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica.
Con il provvedimento n. 89757/2018 sono state definite le modalità e i termini di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere.
Le specifiche tecniche, allegate al provvedimento, disciplinano due modalità alternative di trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate:
– la prima consiste nella predisposizione e invio di un file contenente i dati puntuali delle operazioni, attive e passive, effettuate nel trimestre di riferimento,
– la seconda prevede la predisposizione, per ogni operazione attiva, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al Sistema di Interscambio, impostando il campo “codice destinatario” con un valore convenzionale (XXXXXXX).
Operazioni effettuate dal 1° luglio 2022
Per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere sono trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML attualmente adottato per l’invio delle fatture elettroniche.
Sul punto, le specifiche tecniche precisano che:
– per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si deve emettere una fattura elettronica valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”;
– per le fatture passive, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al Sistema di Interscambio, valorizzando il campo “codice destinatario” con “0000000”, trattandosi di autofattura.
Nel caso in cui non venga compilato il campo “PecDestinatario”, il file verrà recapitato all’indirizzo che il committente/cessionario ha registrato come canale di ricezione delle fatture elettroniche.
Brevemente, i documenti da utilizzare sono:
- TD17: integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
- TD18: integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
- TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17, c.2, DPR 633/72.
Termini per la trasmissione delle operazioni
La legge di Bilancio 2021 ha previsto termini differenziati di trasmissione dei dati delle operazioni attive e passive:
– per le operazioni attive, la trasmissione deve avvenire entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, ossia entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita);
– per le operazioni passive, invece, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.
Questi termini di trasmissione, uniformati sia per le fatture elettroniche che per le operazioni transfrontaliere, consentiranno all’Agenzia delle Entrate di elaborare, in modo più completo, le precompilate relative ai registri e dichiarazioni IVA.
Il vecchio esterometro verrà elaborato per l’ultima volta in occasione della comunicazione relativa al secondo trimestre 2022.
La trasmissione sarà effettuata entro il 22 agosto 2022. Essendo il 31 luglio 2022 domenica, scatta, anche per l’esterometro, la proroga di ferragosto fino, appunto, alla data indicata.
Regime sanzionatorio
A seguito della modifica dell’obbligo comunicativo, l’art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. n. 471/1997 è stato adeguato, prevedendo la sanzione applicabile alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, fissata nella misura di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.
La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
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