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Dal 2022 «esonero IRAP» ma non per tutti

Giornalista.
Dottore Commercialista - Revisore Legale dei Conti
Email: annagianturco@2020revisione.it

Irap

Le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arte o professione non dovranno più versare l’IRAP dall’anno d’imposta 2022.

L’esonero dell’IRAP è disciplinato dall’articolo 1, comma 8, legge n.34/2021, ossia la Legge di Bilancio 2022.

La norma riguarda, quindi, i liberi professionisti, le ditte individuali, i lavoratori autonomi e gli imprenditori singoli.

Questi soggetti saranno, comunque, tenuti al versamento:

  • Entro il 30 giugno 2022 del saldo IRAP per l’anno 2021. Il termine potrà slittare al 22 agosto prossimo con l’applicazione degli interessi dello 0,40%;
  • Non devono più corrispondere gli acconti;
  • L’eventuale credito non si può compensare verticalmente. Si potrà utilizzare per la compensazione di altri contributi o di altre imposte. La compensazione può avvenire liberamente se l’importo a credito non eccede i 4.000,00 euro altrimenti la compensazione sarà subordinata all’invio della dichiarazione e all’apposizione del visto di conformità.

Circolare A.d.E. n. 4/E del 18 febbraio 2022

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022, ha fornito importanti chiarimenti per quanto concerne l’esenzione dall’IRAP:

Posta l’esclusione dall’IRAP per i soggetti sopra elencati, continueranno, invece, a versare l’IRAP:

  • gli studi associati;
  • le società di persone;
  • le società di capitali;
  • gli enti commerciali in generale;
  • gli enti del terzo settore purché svolgano un esercizio abituale di un’attività, autonomamente organizzata, diretta alla produzione e allo scambio di beni e alla prestazione di servizi, comprese le attività esercitate dalle società e dagli enti, inclusi gli organi e le Amministrazioni dello Stato ed in ogni caso, si applica solo se l’attività sia stata svolte in Italia per un periodo di almeno tre mesi tramite una stabile organizzazione (art.12, c.2, D.Lgs n.446/1997).

L’addio all’IRAP a partire dal 2022, rappresenta, quindi, un altro tassello verso il graduale superamento della suddetta imposta, previsto dall’articolo 5 del Ddl delega fiscale.

Per alcuni operatori (come i forfettari) la soggettività IRAP era già stata esclusa dal legislatore; per altri (i professionisti senza dipendenti, gli agenti di commercio e promotori finanziari) si ritiene esclusa in assenza di autonomia organizzativa

Per tutti gli altri, l’esonero opera dal periodo d’imposta in corso al 1°gennaio 2022; pertanto, il modello Irap 2022 dovrà essere regolarmente compilato e trasmesso entro la scadenza fissata al 30 novembre 2022.

Per coloro che continueranno ad effettuare il calcolo dell’Irap vogliamo ricordare, per quanto superfluo, che l’imposta si versa alla regione nella quale il professionista o la partita Iva realizza la propria produzione.

Se l’imprenditore esercita la propria attività in più regioni, la determinazione dell’Irap a ciascuna dipende dal totale delle retribuzioni del personale per ogni regione. Se non vi è personale, l’Irap si versa a favore della regione dove l’imprenditore ha la sede societaria.

Come si calcola l’Irap

L’Irap si determina in maniera differente a seconda del contribuente.

Per le società di capitali, la determinazione della base imponibile è la differenza tra il valore della produzione e i costi di produzione (al netto di alcune voci quali costo del personale, svalutazioni e accantonamenti). I valori sono assunti come rilevati in bilancio, secondo corretti principi contabili, senza tener conto della deducibilità fiscale (ad esempio le spese telefoniche si considerano per intero, non opera il limite dell’80%) e apportando alcune variazioni in aumento e diminuzione.

Costi indeducibili sono, tra gli altri, le perdite su crediti, l’IMU, gli interessi dei canoni di locazione finanziaria, i compensi agli amministratori e le prestazioni co.co.co., le prestazioni di lavoro autonomo, le attività commerciali occasionali, le indennità di trasferta e i rimborsi chilometrici.

Le imprese individuali, per l’ultima volta, e le società di persone, invece, calcolano la base imponibile dalla differenza tra i ricavi e i costi (per materie prime, sussidiarie e di consumo e merci, servizi, ammortamenti e leasing) sulla base dei valori fiscali. Se sono in contabilità ordinaria, possono optare per le regole delle società di capitali.

Anna Gianturco
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