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Le nuove regole per la formazione dei revisori dei conti

Giornalista.
Dottore Commercialista - Revisore legale dei Conti
Direttore Responsabile testata giornalistica «2020revisione»

La Ragioneria Generale dello Stato (RGS), con la circolare del 20 febbraio 2020, n. 3 detta le istruzioni per l’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua per gli iscritti nel Registro dei revisori legali.

Le istruzioni della circolare n. 3 si applicano al triennio formativo 2020-2022, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, e trattano aspetti fondamentali per il percorso formativo dei professionisti e le società di Revisione.

È specificato che il revisore iscritto al registro deve maturare ogni anno almeno venti crediti, di cui almeno dieci nelle materie caratterizzanti (quali: gestione del rischio e controllo interno; principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale; disciplina della revisione legale; deontologia professionale e indipendenza e tecnica professionale della revisione).

È confermata, inoltre, la proporzionalità tra ora di formazione e credito, in ragione di un credito maturato per ogni ora di formazione.

I corsi possono essere fruiti interamente a distanza, interamente in aula o in parte a distanza e in parte in aula.

Il sistema della formazione continua si regge su tre diversi canali:

  • la formazione erogata dal Ministero dell’economia e delle finanze;
  • la partecipazione a corsi organizzati da enti pubblici e privati accreditati;
  • il riconoscimento della formazione professionale continua per i professionisti iscritti in Albi professionali e i responsabili della revisione e collaboratori delle società di revisione.

Per quanto riguarda la formazione continua erogata dal Ministero, quest’ultimo continuerà a mantenere aperta la propria piattaforma digitale, accessibile dall’area riservata del sito della revisione legale www.revisionelegale.mef.gov.it.

Il secondo canale per l’assolvimento degli obblighi formativi consiste nell’offerta di corsi da parte di enti pubblici o privati che si accreditano presso il Ministero.

Le istruzioni e i modelli per l’accreditamento, oltre che essere allegati alla circolare n. 3, possono essere scaricati dal suddetto sito istituzionale della revisione legale.

Gli enti già accreditati nel corso del triennio 2017-2019, per continuare a erogare la formazione, dovranno ripresentare la richiesta di accreditamento anche per il 2020,.

Anche la formazione acquisita dai professionisti presso gli Albi professionali di appartenenza è riconosciuta equivalente, purché conforme al programma di aggiornamento professionale adottato annualmente dal RGS.

Il riconoscimento della formazione effettuata all’interno delle società di revisione merita, invece, particolari considerazioni con riguardo all’individuazione dei soggetti legittimati a beneficiarne.

Il comma 10 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010 ammette, per quanto concerne l’ambito societario, due tipologie di soggetti destinatari del riconoscimento:

  1. I responsabili della revisione;
  2. Coloro che collaborano alla revisione.

I responsabili della revisione sono intesi come i responsabili dell’incarico, in pratica coloro che firmano la relazione di revisione.

Coloro che collaborano alla revisione, invece, possono essere individuati, in primo luogo nei soci e poi nei dipendenti della società di revisione.

In generale, il rapporto di collaborazione presuppone un contratto individuale tra la società che organizza la formazione al proprio interno e il revisore.

In altre parole, beneficia del riconoscimento il personale professionale, formato da tutti coloro che pongono in essere le procedure necessarie allo svolgimento dell’incarico. Nell’ambito del personale professionale, si considerano collaboratori anche gli esperti esterni, in quanto collaborano all’incarico della società iscritta al registro.

Beneficia del riconoscimento previsto dalla legge anche chi partecipa ai corsi di formazione che non siano erogati direttamente dalle società iscritte al registro, ma da enti terzi cui l’organizzazione della formazione sia conferita dalla società di revisione.

È fatto obbligo, anche alle società di revisione che organizzano corsi al proprio interno, di comunicare entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello nel quale si è tenuta la formazione, i crediti maturati e necessari all’aggiornamento delle posizioni dei singoli revisori.

Sono obbligati a svolgere il percorso formativo tutti gli iscritti al registro, indipendentemente dalla titolarità di incarichi, dall’età anagrafica o di iscrizione o da qualsiasi condizione dell’iscritto. In altre parole, l’obbligo è generalizzato ed è assoggettato anche l’iscritto che non ha mai accettato né svolto incarichi di revisione legale dei conti. Non rileva nemmeno la collocazione nelle sezioni A o B del registro.

Proprio perché l’obbligo non prevede deroghe, il Ministero mette a disposizione degli iscritti una offerta formativa a distanza, in modo da agevolarne l’assolvimento. Procede alla ricognizione dell’adempimento a decorrere dal termine per la trasmissione dei crediti relativi all’ultimo anno di ciascun triennio.

Ai fini della ricognizione dell’ultimo triennio, il Ministero segnala che l’obbligo formativo relativo al 2017 è stato differito al 31 dicembre 2018 ed esso è rispettato se l’iscritto al registro ha maturato complessivamente, alla data del 31/12/2018, quaranta crediti formativi di cui almeno venti caratterizzanti.

In via eccezionale, inoltre, poiché non è stato ancora adottato il regolamento sanzionatorio, si darà la possibilità, ai revisori non in regola con gli obblighi formativi, anche per uno soltanto degli anni 2017, 2018 o 2019, un termine entro il quale regolarizzare – esclusivamente utilizzando la piattaforma MEF dedicata – il debito pregresso al 31 dicembre 2019.

Al tal proposito gli interessati saranno avvisati con una comunicazione individuale all’indirizzo PEC registrato nell’area riservata del portale della revisione legale.

Chiarimenti e aggiornamenti in merito a quanto trattato sopra e alla formazione continua potranno essere richiesti tramite la pagina internet disponibile sul portale della Revisione legale, utilizzando esclusivamente il “Modulo di richiesta informazioni “ presente nella Sezione “Contatti” disponibile al seguente link:

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/

si segnala, inoltre, che non sono più validi gli indirizzi: rgs.formazione.revisori@mef.gov.it e rgs.formazionecontinua.revisori@mef.gov.it.

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Francesco Paolo
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