Il DL 7 maggio 2024, n. 60, noto come decreto "Coesione" entrato in vigore l’8.5.2024, giorno…
Mondi virtuali e criminalità: legami pericolosi
I nuovi ecosistemi costituiti dalla interazione tra la finanza digitale, la realtà virtuale e quella fisica, sono ormai facilmente accessibili e utilizzati dalle aziende, dai commercianti e dai cittadini.
La tecnologia si è sviluppata a tal punto da creare una realtà virtuale denominata Metaverso, un ambiente intangibile regolato dal suo creatore dove le persone, tramite un avatar, possono vivere ed interagire tra loro come nel mondo reale.
Le Over the Top del settore tecnologico stanno investendo importanti risorse nello sviluppo di tecnologie legate alla realtà virtuale in cui gli utenti della rete Internet possono interagire tra loro e i dati, identità, pagamenti e risorse digitali possono essere trasferiti facilmente collegandosi alla rete.
I suoi ambiti di applicazione sono infiniti cosi come il valore del suo mercato.
Il Metaverso è un luogo virtuale dove gli utenti possono svolgere tutte le attività come nella vita reale: lavorare, guadagnare, dedicarsi alle loro passioni, visitare luoghi virtuali di interesse, ecc…
I pagamenti sono regolati con NFT (Non Fungible Token), ossia un diritto su un bene garantito tramite uno smart contract, ovvero attraverso cripto-attività, ma anche denaro legale o baratto.
Ciò comporta il sorgere di alcune criticità legate agli illeciti economico-finanziari che verranno commessi usufruendo delle caratteristiche e delle potenzialità tipiche del meta-mondo, ma anche di quelli connessi alle attività illegali di vario tipo legate alle reti informatiche.
Si pensi al solo fatto che, sulle piattaforme del Metaverso, le vendite immobiliari hanno raggiunto i 501 milioni di dollari nl 2021, e nel solo mese di gennaio 2022 hanno superato gli 85 milioni di dollari.
Le stime conducono a ritenere che entro il 2022 il giro d’affari sarà di un miliardo di dollari (come riportato da un articolo de Il Sole 24 ore del 1° febbraio 2022).
Il Metaverso
Con il termine “Metaverso” si indica uno spazio virtuale, condiviso tramite internet, in cui il mondo reale e quello digitale sono integrati usando tecnologie come la realtà virtuale (VR- Virtual Reality) e la realtà aumentata (AR- Augmented Reality), accessibili attraverso visori virtuali e app).
I mondi virtuali, attualmente esistono più “metaversi” non connessi tra loro e fanno capo a imprese del settore tecnologico, le quali gestiscono i loro ecosistemi possedendo o affittando spazi sui server impostando le regole per il loro funzionamento e quelle di condotta.
Ogni singolo utente, attualmente, condivide con gli altri un unico modo virtuale in cui gli elementi e le proprietà perdurano per tutti tra le sessioni online.
E’ possibile però immaginare che l’architettura, in un prossimo futuro, divenga aperta, ovverosia assuma i caratteri di infrastruttura informatica in cui “più metaversi” si connettono in un unico Metaverso, partecipato tramite standard concordati, nel quale tutti condividono la propria vita virtuale, un po’ come avviene nel web.
Le transazioni nel mondo virtuale sono generalmente regolate utilizzando le cripto-attività e i token non fungibili (NFT) sono il metodo principale per monetizzare e scambiare valore all’interno di un metaverso.
Le prime, generalmente conosciute come “valuta virtuale”, tecnicamente sono token che contengono delle chiavi e che esistono all’interno di un proprio sistema, generalmente non governato da autorità centrali, ma esclusivamente dai “nodi” della rete collegati peer-to-peer. Le transazioni sono registrate sulla blockhain
Un token è un asset digitale che può essere scambiato tra due parti senza che sia necessaria l’azione di un intermediario. Esso può eventualmente incorporare anche altri diritti regolati da smart contracts.
Un NFT può quindi essere creato e posto in vendita nei marketplace. La transazione è regolata attraverso la cripto-attività prescelta, moneta legale ovvero tramite baratto. Nel momento in cui si definisce l’acquisto, nella blockchain viene registrata una prova immutabile che testimonia la transazione, legando indissolubilmente quel particolare token al suo nuovo proprietario.
Uno smart contract o “contratto intelligente” incorpora clausole contrattuali codificate in linguaggio informatico, in software o protocolli digitali.
Ponendo un confronto con il contratto tradizionale la differenza più rilevante è quella con cui quest’ultimo è vincolante in quanto protetto dall’ordinamento giuridico in caso di inadempienza, mentre quello intelligente impedisce ab origine l’inadempimento delle parti.
Se il Metaverso è utilizzato più che altro per alcuni servizi collegati al mondo reale e per finalità di investimento, si pensi alla cessione o locazione di un immobile rappresentato da un NFT, operazione regolata attraverso uno smart contract registrato sulla blockchain, si può immaginare che, in un futuro non troppo lontano, il meta-mondo sostituirà gran parte della quotidianità della vita reale delle persone, divenendo un luogo virtuale aterritoriale di interazione dove svolgere il lavoro che si è sempre sognato e guadagnare denaro da spendere sia nel mondo virtuale che in quello reale.
Nuovi rischi o consolidamento di quelli già conosciuti?
Se il meta-mondo è una trasposizione di quello reale in un ambiente virtuale aterritoriale, si può immaginare che sarà utilizzato non solo per favorire e incrementare l’interazione tra gli individui, le aziende e le istituzioni per finalità sociali, economiche e finanziari, ma anche per lo sviluppo di attività illegali di vario tipo quali l’evasione fiscale, il riciclaggio, l’autoriciclaggio e i crimini informatici in genere, sfruttando le sue peculiari caratteristiche e le lacune normative.
Il crimine che sfrutta questo ambiente sarebbe quindi una evoluzione e non una rivoluzione.
Il 13 gennaio scorso è stato rilasciato dal Ministero delle Finanze il decreto che prevede, ai fini dell’efficiente popolamento della sezione speciale del registro OAM, le modalità e la tempistica con cui i prestatori, di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale, sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all’art. 17 bis comma 8-ter, del D.lgs. n. 141/2010. Anche in questo frangente si sarebbe opportuno procedere alla citata sostituzione.
Nel Metaverso, però, non vi sono normative, se non quelle di regolamentazione dell’impresa che lo ha creato, né soggetti obbligati, tutto è svolto in un modo virtuale dove avvengono le contrattazioni, i trasferimenti, i guadagni e l’unico contatto con la realtà, avviene allorquando i profitti ottenuti sono accreditati in un rapporto creditizio o movimentati fisicamente per essere spesi per godimento personale o investiti.
La prima questione da risolvere sarebbe quella di determinare se il Metaverso è da considerarsi alla stregua di uno Stato estero. ovvero considerare le sue caratteristiche quale luogo aterritoriale, di collegare l’imposizione dei redditi ivi generati alla residenza fiscale della persona fisica o giuridica secondo le regola indicate nell’art. 2 del TUIR e nelle convenzioni, per evitare le doppie imposizioni che ripercorrono quelle internazionali fissate nell’art. 4 del Model Tax Convention on Income and on Capital.
Queste considerazioni hanno l’intento di acquisire la consapevolezza dei “nuovi mondi” che potrebbero prendere in un futuro non molto lontano, il sopravvento su quello reale.
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