Il DL 7 maggio 2024, n. 60, noto come decreto "Coesione" entrato in vigore l’8.5.2024, giorno…
Le prospettazioni del nuovo codice della crisi da sovraindebitamento
Dal 15 luglio ultimo scorso è entrata definitivamente in vigore la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, contenuta nel D.Lgs n. 14/2019 (attuativo della Direttiva Insolvency (UE) 2019/1023) che prevede la revisione della disciplina della crisi da sovraindebitamento.
Rispetto alla previgente legislazione, è avvenuto un vero e proprio cambiamento di prospettiva, volto a salvare gli imprenditori in crisi ma anche a prevenire il dissesto d’impresa.
La crisi economica degli ultimi tre anni ha determinato diversi interventi del Legislatore sulle procedure concorsuali, con la finalità di sostenere i tentativi delle aziende in difficoltà di rimanere operative sul mercato.
In merito si evidenzia che dallo scorso 15 luglio è entrata definitivamente in vigore la riforma delle discipline della crisi d’impresa e della insolvenza, contenuta nel D.L.gs.14/2019 che prevede la revisione della disciplina della crisi da sovraindebitamento, è avvenuto così un vero e proprio cambiamento volto a salvare gli imprenditori in crisi, e a prevenire anche il dissesto d’impresa.
È possibile accedere alle relative procedure in presenza di presupposti oggettivi e soggettivi che sono definiti dal D.Lgs n. 14/2019.
La nozione di sovraindebitamento è definita come “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al Decreto-Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”
Il sovraindebitamento viene ricondotto ai fondamenti di crisi e di insolvenza, da intendersi come lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per le imprese (minori ed agricole) si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (crisi), oppure come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che lo stesso non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (insolvenza).
Le procedure previste nel Codice
In caso di sovraindebitamento, i soggetti che hanno intenzione di superare lo stato di crisi in cui versano, possono ricorrere a tre procedure:
- il piano di ristrutturazione dei debiti (artt. 67-73), rivolto al consumatore, sostituisce il vecchio “piano del consumatore” e detta le norme specifiche applicabili a tali procedure, concretizzando l’esigenza di semplificazione a quella di coordinamento con le procedure di regolazione della crisi e della insolvenza;
- il concordato minore (artt. 74-83), rivolto al professionista, all’imprenditore minore, all’imprenditore agricolo e alle start-up innovative, sostituisce “l’accordo di composizione della crisi);
- la liquidazione controllata (artt. 268-277) sostituisce la “liquidazione del patrimonio” ed è la procedura liquidatoria modellata sulla falsariga della liquidazione giudiziale che può essere attivata, oltre che dal debitore, dai creditori e dal Pubblico Ministero.
La revoca dell’omologazione del piano
La revoca dell’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore può avvenire per una serie di condotte tipizzate negli artt. 71 e 72 C.C.I.I.; diminuzione o aumento del passivo con dolo o colpa grave ; sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante di attivo; simulazione dolosa di attività non esistenti; commissione di atti volti a frodare i creditori; inadempimento degli obblighi previsti dal piano; sopravvenuta inattuabilità del piano con conseguente impossibilità di modifica; mancata approvazione del rendiconto presentato dall’O.C.C..
L’Organismo di Composizione della Crisi deve segnalare al Giudice, nel caso in cui ne abbia contezza, ogni fatto rilevante ai fini della revoca della omologazione. Non è possibile proporre la domanda di revoca decorsi 6 mesi dall’approvazione del rendiconto.
Nel caso in cui si sia giunti alla sentenza di revoca dell’omologazione, il Giudice può disporre la conversione del procedimento in liquidazione controllata. Si tratta di una procedura (artt. 268-277) che sostituisce la liquidazione dei beni prevista dalla Legge n. 3/2012 ed è riservata al consumatore, al professionista, all’imprenditore minore, all’imprenditore agricolo, alle start-up e rappresenta una procedura semplificata della liquidazione giudiziale.
La conversione in procedura liquidatoria può essere proposta su istanza del debitore, del creditore e del P.M., in caso di atti di frode o inadempimento. Il giudice concede al debitore un termine per l’integrazione della documentazione ed apre la liquidazione controllata a norma dell’art. 270 D.Lgs n. 14/2019.
L’esdebitazione
L’esdebitazione avviene a seguito della presentazione di una domanda inoltrata al Giudice competente, per il tramite dell’Organismo di Composizione della Crisi; consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità da parte del debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni.
Al termine del procedimento il Tribunale contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni previste per legge, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti ad eccezione degli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che non sia stato condannato per alcune tipologie di reato, non abbia posto in essere attività distrattive o fraudolente in relazione al proprio patrimonio, sia stato diligente e meritevole nello svolgimento della procedura di ristrutturazione del debito, non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti e non abbia già beneficiato di tale istituto per due volte.
Il Legislatore ha inoltre previsto che il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in futuro, possa accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del Giudice, laddove sopravvengono utilità rilevanti che possano conseguire il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.
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