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Trasferimento di residenza a San Marino e in Italia. Implicazioni fiscali

Giornalista. Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti

San Marino

La Repubblica di San Marino, una delle più antiche Repubbliche e tra i più piccoli Stati al mondo, intrattiene relazioni ufficiali con 151 Paesi ed è Paese membro delle principali organizzazioni internazionali tra cui l’ONU ed il Consiglio d’Europa.

Le relazioni con l’Unione Europea si basano su un Accordo di Cooperazione e Unione Doganale.

Dal 27 marzo 2012 è in vigore la nuova Convenzione Monetaria con l’Unione Europea che riconosce alla Repubblica di San Marino il diritto di utilizzare l’Euro come moneta ufficiale; a partire da febbraio 2014 è stata inserita, da parte dell’EPC (European Payment Council), nell’area unica dei pagamenti in euro (SEPA).

Alla base della cooperazione, tra l’Italia e la Repubblica del Titano, è la Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939 e successive modifiche. In seguito per rafforzare l’ordinato sviluppo delle relazioni economiche bilaterali nel contesto di una maggiore cooperazione in ambito fiscale, il 21 marzo 2002 è stata stipulata una convenzione, finalizzata ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e anche per prevenire le frodi fiscali.

In particolare, all’art. 23 è stato previsto, quale meccanismo per evitare la doppia imposizione, il credito d’imposta, in base al quale lo Stato di residenza del contribuente può includere a tassazione i redditi del proprio residente prodotti nell’altro Stato contraente, ma nel calcolare le imposte dovute su tali redditi, riconoscere un credito di imposta pari alle imposte scontate nello Stato alla fonte, nei limiti dell’ammontare dell’imposta che sarebbe attribuibile agli elementi  di reddito, del predetto Stato di residenza.

Il sistema impositivo sammarinese in sintesi

Tassazione delle persone fisiche

L’imposta Generale sui redditi (IGR) si applica alle persone fisiche residenti e non residenti e alle società o enti assimilati.

I residenti devono dichiarare i redditi di fonte estera percepiti anche se questi redditi sono di norma esenti.

Si considerano residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la residenza anagrafica o la dimora nel territorio dello Stato, ovvero vi hanno il centro degli interessi vitali.

L’imposta sul reddito delle persone fisiche si calcola sommando i redditi che rientrano nelle seguenti categorie:

  • Redditi di capitale;
  • Redditi fondiari;
  • Redditi di lavoro dipendente e di pensione;
  • Redditi di impresa e Redditi diversi.

L’aliquota è progressiva a seconda degli scaglioni di reddito.

Sono esenti da imposizione i redditi derivanti da immobili adibiti allo svolgimento di attività agricole, i redditi fondiari fino a 1.500 euro, le pensioni sociali, gli assegni familiari. Il contribuente può optare per la tassazione separata anche in relazione a dividendi ed interessi di fonte estera.

Tassazione delle società

L’Imposta sui redditi, applicata alle imprese, ha un’aliquota ordinaria proporzionale del 17% dell’utile fiscale, con un abbattimento del 50%, per i primi 5 anni, per le nuove attività d’impresa esercitate in forma individuale o libero professionale i cui titolari non abbiano esercitato a San Marino, nei 12 mesi precedenti alla presentazione della richiesta, attività di impresa assimilabile a quella per cui richiedono l’accesso ai benefici e per le nuove società di capitali,  i cui soci non abbiano esercitato a San Marino nei dodici mesi precedenti alla presentazione della richiesta.

È inoltre prevista l’esenzione dal pagamento della tassa di rilascio della licenza e dal rinnovo per i successivi tre anni.

Trasferimenti di residenza a San Marino: implicazioni fiscali.

Si premette che, trascorso 10 anni dall’iscrizione nel registro della popolazione residente, la residenza diviene permanente:

  • In base alle norme in materia di sostegno allo sviluppo economico, di cui alla Legge Sammarinese, è concessa la residenza per motivi economici a colui che avvia un’attività economica in forma societaria a San Marino o ne rilevi una già esistente;
  • la residenza per motivi economici si ottiene purché si detenga almeno il 51% della società, si assuma da 1 a 3 lavoratori a tempo indeterminato, e faccia fronte al pagamento di un contributo annuale per prestazioni sanitarie e assistenziali pari a 350 euro pro capite. Al momento della richiesta deve essere effettuato un deposito bancario vincolati di 75 mila euro, da innalzare a 150 mila euro entro due anni dall’ottenimento della residenza, sostituibile da fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto vigilato sammarinese; la residenza può essere estesa al coniuge/convivente e ai figli minori di anni 25 a carico o disabili.

Il sistema fiscale sammarinese è caratterizzato da disposizioni semplici che sono incentivanti per gli investimenti, occupazione, innovazione e una spiccata competitività internazionale.

A San Marino non applica l’Iva, ma un’imposta monofase sulle importazioni. Si applica a tutti i beni e servizi connessi importati in territorio. L’aliquota ordinaria è del 17% e sono previste aliquote ridotte per determinate categorie di beni.

Sintesi del sistema impositivo italiano

Tassazione delle persone fisiche

L’imposta delle persone fisiche (IRPEF) è un’imposta progressiva per scaglioni che colpisce il reddito complessivo conseguito nell’anno solare dal soggetto passivo persona fisica. Il reddito complessivo è suddiviso in fasce che vanno dai minimi ai massimi determinati; l’aliquota applicabile di uno scaglione è maggiore di quella che colpisce lo scaglione inferiore e minore di quella dello scaglione superiore.

La base imponibile è costituita dalla somma dei redditi conseguiti, che possono essere di varia natura:

  • Fondiari;
  • Di capitale;
  • Di lavoro dipendente;
  • Di lavoro autonomo;
  • D’Impresa;
  • Diversi cioè non rientranti nelle precedenti categorie.

Tassazione delle Società

L’imposta sui redditi societari (IRES) grava sul reddito delle società di capitali e di altri enti dotati di personalità giuridica.

La base imponibile è costituita dal reddito di impresa i cui criteri di determinazione sono i medesimi descritti ai fini IRPEF, con talune particolarità normative per il calcolo dell’imponibile e determinazione dell’imposta. Dal 1° gennaio 2017 per le società di capitali, gli enti commerciali ed equiparati, l’aliquota ordinaria da applicare al reddito imponibile è il 24%. Precedentemente l’aliquota ordinaria era fissata al 27,50%.

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