Il DL 7 maggio 2024, n. 60, noto come decreto "Coesione" entrato in vigore l’8.5.2024, giorno…
Legge di Bilancio 2023: “Rottamazione quater” cartelle esattoriali
La “Rottamazione quater” può essere, senz’altro definita, il nuovo condono sulle cartelle esattoriali.
Essa rappresenta, infatti, un’allettante soluzione per chiudere le pendenze fiscali e contributive in essere, mediante il versamento della sola quota capitale del debito.
Questo è quanto previsto all’interno della Legge di Bilancio 2023 (art.1 commi 231 e ss. della Legge n.197/2022).
Gli aspetti più importanti sono:
- Rottamazione delle cartelle esattoriali notificate tra il 1°Gennaio 2000 ed il 30 Giugno 2022, con il pagamento della sola quota capitale (niente interessi, sanzioni e aggi);
- Presentazione della domanda entro il 30 Aprile 2023;
- Pagamento in un’unica soluzione, o in massimo 18 rate, la prima scadenza entro il 31 Luglio 2023.
Rientrano nella definizione agevolata i debiti contenuti nei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° Gennaio 2000 al 30 Giugno 2022, anche se sono già interessati da altri meccanismi agevolativi.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha fornito ai cittadini tutte le informazioni del caso che, in questa sede, cercheremo di spiegare in modo sintetico ed efficace, si spera.
Iniziamo dalle cartelle con importi minori. Per cui analizziamo:
Saldo e Stralcio delle Mini Cartelle
Con il termine mini cartelle esattoriali, facciamo riferimento a quelle il cui valore non supera i 1.000 euro.
La Legge di Bilancio 2023, nello specifico all’articolo 45, prevede lo stralcio dei carichi fino a 1.000 euro affidati all’agente della riscossione nel periodo 1° Gennaio 2020 e fino al 31 Dicembre 2015.
Il saldo e lo stralcio avvengono in maniera automatica. Il soggetto interessato non dovrà produrre alcuna richiesta per la cancellazione del debito.
L’annullamento del debito, però, è parziale; la Legge di Bilancio 2023 prevede la cancellazione, alla data del 31 Marzo 2023, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni ed interessi di mora, mentre le somme dovute a titolo di capitale, di rimborso spese per procedure esecutive e di notifica restano interamente dovute
Nel caso di multe stradali ed altre sanzioni amministrative (tranne le sanzioni inflitte per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’annullamento parziale riguarda gli interessi, comunque denominati. Mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella saranno interamente dovute.
La normativa ha concesso ampia autonomia ai Comuni di decidere se aderire o meno allo stralcio delle cartelle; essi avrebbero dovuto darne comunicazione, tramite apposita delibera, entro il 31 gennaio 2023.
I Comuni che, ad oggi, hanno già deliberato in modo positivo dichiarando, quindi, di accettare la sanatoria sono: Acerra, Arezzo, Lecce, Lucca, Messina, Mesagne (Brindisi) e Pistoia.
I Comuni che, al contrario, hanno sottoscritto il loro “no” sono: Milano, Roma, Bologna, Firenze Piacenza, Verona e Bari.
Non si è ancora a conoscenza della decisione di Comuni come Napoli e Torino.
Rottamazione Cartelle di Pagamento 2023
La legge di Bilancio 2023, come sopra anticipato, offre la possibilità di definire in maniera agevolata le cartelle di pagamento relative ai carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2000 ed il 30 Giugno 2022.
Si può optare per il pagamento in un’unica soluzione o in 18 rate delle somme a titolo di capitale, delle spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora e aggio.
Chi aderisce, infatti, dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Non saranno, invece, dovute le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, inoltre, che non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.
Nella procedura di rottamazione rientrano i carichi tributari e contributivi del suddetto periodo anche se non è ancora stata notificata la cartella di pagamento. In questo caso è importante al data di consegna del ruolo.
I carichi contributivi delle casse di previdenza dei professionisti rientrano nella procedura solo se l’ente previdenziale ha deliberato entro fine gennaio, con esito positivo.
Possiamo, secondo le nostre informazioni, affermare che gli Enti che hanno aderito alla rottamazione rientra la Cassa Forense (CF), CNPR (Ragionieri), ENFAP (Biologi).
Non hanno, invece, aderito le casse private di commercialisti e geometri.
Non potranno beneficiare di questa agevolazione nemmeno i consulenti del lavoro, medici, psicologi e periti industriali.
Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione che riguardano:
- i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
- i carichi relativi a: somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione.
- le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
- i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.
Tutte queste informazioni saranno reperibili nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione; per cui sarà necessario dotarsi delle proprie credenziali personali (SPID, CIE, CNS) personali per accedere al cassetto dei carichi iscritti a ruolo.
Termini e modalità di pagamento delle cartelle
E’ data facoltà al soggetto interessato di scegliere il pagamento a lui più consono.
Il pagamento può essere effettuato con due modalità:
- In un’unica soluzione entro il 31 Luglio 2023;
- In forma rateale fino ad un massimo di 18 rate in 5 anni.
In caso di pagamento rateale, la prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme dovute complessivamente ai fini della definizione agevolata, con scadenza 31 luglio e 30 novembre 2023.
Le rate successive, di pari ammontare, avranno scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascuna annualità a partire dal 2024.
A partire dal 1° agosto 2023 è dovuto il versamento degli interessi, calcolati al tasso annuo del 2% annuo.
Le modalità di pagamento previste sono:
- Domiciliazione bancaria sul conto corrente del soggetto interessato, previa comunicazione all’agente di riscossione;
- Moduli di pagamento precompilati messi a disposizione dall’agente di riscossione al momento dell’accettazione della domanda;
- Pagamento diretto presso gli sportelli dell’agente di riscossione.
Presentazione della Domanda
Il soggetto è tenuto a presentare apposita domanda all’agente della riscossione per indicare la volontà di adesione alla definizione agevolata.
La domanda deve essere presentata entro la scadenza del 30 aprile 2023. L’Agenzia delle Entrate riscossione ha messo a disposizione l’apposita domanda, che deve essere predisposta ed inviata esclusivamente con modalità telematiche.
Nella domanda il soggetto deve indicare la modalità di pagamento prescelta e deve indicare la pendenza di giudizi riguardanti i carichi in essa compresi, assumendo l’impegno di rinunciare a detti giudizi.
È necessario indicare il numero della cartella, dell’avviso di addebito o di identificazione interna della nota di presa in carico.
L’applicativo per la presentazione della domanda è utilizzabile anche dai soggetti che non sono in possesso di identità digitale (come SPID o CIE).
In questo caso si allega copia di un documento di identità assieme alla dichiarazione sostitutiva se si accede senza passare dall’area riservata. L’aspetto su cui prestare la massima attenzione riguarda il fatto che è possibile individuare quali carichi andare a definire, anche all’interno della singola cartella di pagamento che contiene più ruoli diversi.
Inoltre, possono essere presentata anche più dichiarazioni di adesione relative a ruoli diversi. In questo caso si ha una integrazione della prima domanda presentata.
Entro il 30 giugno 2023 l’agente della riscossione deve comunicare ai contribuenti che hanno presentato la domanda, l’ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate, ed il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna di esse. La comunicazione in oggetto viene resa disponibile sempre attraverso i servizi telematici dell’ente.
Vantaggi per chi aderisce
La presentazione della domanda di rottamazione delle cartelle di pagamento comporta dei vantaggi per i soggetti.
Per tutti i carichi che ne sono oggetto e quindi indicati nella risposta che dovrà rilasciare l’agente della riscossione sono:
- Sospesi i termini di prescrizione e decadenza, ma anche i termini relativi ai pagamenti derivanti da precedenti dilazioni ancora in essere alla data di presentazione;
- Bloccate le misure cautelari, come l’impossibilità di iscrizione di fermi amministrativi ed ipoteche, tranne quelli che risultano già iscritti alla data di presentazione;
- Bloccate le eventuali procedure esecutive per la riscossione e non possono essere proseguite misure esecutive già avviate precedentemente, a meno che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Il pagamento della prima o unica rata delle somme determina l’estinzione delle procedure avviate.
Inoltre, il debitore non può essere considerato inadempiente ed ha la possibilità di vedersi rilasciare il DURC.
Decadenza dalla procedura di definizione agevolata
La decadenza dalla procedura di definizione agevolata delle cartelle di pagamento si ha in caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento, in un termine superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una rata del rateizzo. In questo caso la definizione agevolata perde i suoi effetti e possono ricominciare a decorrere i termini ordinari di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di definizione. In ogni caso i pagamenti che risultano essere effettuati verranno considerati a titolo di acconto sull’importo complessivamente dovuto.
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