Il DL 7 maggio 2024, n. 60, noto come decreto "Coesione" entrato in vigore l’8.5.2024, giorno…
Il provvedimento di scioglimento della riserva ed il sistema delle impugnazioni
Il sistema delle impugnazioni dei provvedimenti assunti dal Giudice Delegato nell’ambito delle procedure concorsuali contiene al suo interno un evidente vulnus con riferimento allo “scioglimento elle riserve”, nonostante un primo intervento reso già all’indomani della prima riforma recata dal D.Lgs. 5/2006. Con l’innovativa introduzione dell’art. 113 bis del RD 267/42 il Legislatore aveva, infatti, già inteso riassettare la non trattata disciplina dell’ammissione con riserva, codificando il potere dell’autorità giudiziaria, così disponendo che “Quando si verifica l’evento che ha determinato l’accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente”.
Il testo dell’art. 113 bis Legge Fallimentare è stato integralmente ripreso, senza alcuna modifica, dall’art. 228 del Codice della Crisi lasciando così ancora irrisolte alcune questioni già emerse nell’ampio periodo di applicazione.
Se, infatti, è meritevole l’intento di aver voluto introdurre una disposizione positiva volta a codificare il decisivo intervento del G.D. (chiamato ad adottare, al verificarsi dell’evento che ha determinato l’accoglimento di una domanda con riserva, un decreto modificativo dello stato passivo), meno convincente è il (tra l’altro conservato) dato testuale che sembrerebbe limitare il potere di emissione del decreto alla sola ipotesi di accoglimento definitivo della domanda, lasciando fuori dal perimento di intervento l’alternativa possibilità in cui la riserva venga sciolta negativamente, ovvero con rigetto della domanda.
Vi è poi un’ulteriore questione che involge il sistema dell’impugnazione del decreto assunto dal G.D. sulla quale si registra il recente decisivo intervento della giurisprudenza di legittimità.
Il tema, nell’assoluto silenzio del Legislatore, attiene il non definito rimedio impugnatorio con una soluzione che oscilla tra il richiamo applicativo all’articolo 98 L.Fall. (oggi ripreso, senza sostanziali modifiche, dall’art. 206 del CCI) e, in contrapposizione, al residuale utilizzo dell’art. 26 Legge Fallimentare, ora presente all’art. 124 del CCI; influendo l’una o l’altra scelta anche sulla tempistica dell’impugnazione.
La Cassazione, con il provvedimento n° 20068 reso in data 21.06.2022, ha, in maniera innovativa nel panorama della giurisprudenza di legittimità, offerto una motivata soluzione che propende per la prima tesi richiamata, sancendo il principio secondo il quale il decreto di scioglimento della riserva ex art. 113 bis Legge Fallimentare è soggetto, per tutto quanto non divenuto incontestabile in esito alla adozione dell’iniziale provvedimento di ammissione con riserva, all’impugnazione mediante l’opposizione allo stato passivo di cui all’art. 98 L. fall., in quanto momento terminale della fase di accertamento ed ammissione al passivo.
Il ragionamento seguito dagli Ermellini, partendo dall’incontestabile considerazione che la norma di cui all’art. 113 bis non indica i contenuti del decreto, non stabilisce un regime di comunicazione del provvedimento adottato e neppure individua lo strumento di controllo impugnatorio del medesimo, si fonda su una voluta afasia del Legislatore da intendersi quale naturale conseguenza di un sistema già presente ed operante, ovvero quello declinato dagli articoli 96, 97 e 98 della Legge Fallimentare (oggi trasfusi negli articoli 204,205 e 206 del CCI) a cui, evidentemente, la norma relativa allo scioglimento delle riserve deve automaticamente e necessariamente conformarsi.
Con la conseguenza di rendere palese:
“-) che il decreto non prevede alcuna preventiva costituzione del contraddittorio per il fatto che il contraddittorio è già stato instaurato nella fase interlocutoria dell’ammissione riservata e, quindi, all’inizio del procedimento destinato a concludersi con il decreto di scioglimento;
-) che, con riguardo all’aspetto motivazionale del provvedimento di scioglimento della riserva, neppure esso disciplinato espressamente dall’articolo 113 bis, il giudice deve dar conto, nel decreto, delle ragioni dell’ammissione definitiva del credito sì da rendere controllabile il provvedimento adottato;
-) che il decreto va comunicato, come in effetti avvenuto anche nella specie, secondo la previsione dell’articolo 97 e l’impugnazione è regolata dall’articolo 98 della legge fallimentare, con le disposizioni ad esso collegate”.
Se allora si condivide il percorso motivazionale offerto, secondo cui lo scioglimento della riserva costituisce il momento finale volto all’accertamento del credito ammesso, non vi sarebbe ragione di assoggettare il decreto non già allo strumento tipico, predisposto dal legislatore al fine di stabilire se ed in che misura ciascun credito debba essere ammesso, ma all’articolo 26, destinato, invece, a trovare applicazione “salvo che sia diversamente disposto”.
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