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L’apparente conflitto di norme nella composizione negoziata

Giornalista pubblicista.
Dottore Commercialista
Revisore Legale dei conti
Docente e formatore Crisi d’impresa

Composizione Crisi

Il nuovo sistema codicistico di cui al D.Lgs 14/2019 è oggi interamente pervaso dalla necessità di assicurare, nei limiti del possibile, la salvaguardia dell’impresa e la continuità dell’azienda, privilegiando l’emersione anticipata della crisi e le misure offerte dalla composizione negoziata, dovendo, nel contempo, trovare una soluzione di equilibrio che tuteli anche le ragioni dei creditori.

In detto contesto merita attenzione il raccordo delle disposizioni recate dagli articoli 18 e  25 quinqies del D.Lgs. 14/2019 nella misura in cui si evidenzia un potenziale difetto di coordinamento nelle limitazioni di accesso alla procedura che va, pertanto, risolto.

Dispone, infatti, l’art. 18 che “Dal giorno della pubblicazione dell’istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il Tribunale disponga la revoca delle misure protettive”; a tale disposizione si affianca l’altrettanto chiaro disposto normativo dell’art. 25 quinquies a mente del quale “L’istanza di cui all’articolo 17, non può essere presentata dall’imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi dell’articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), 54, comma 3, e 74”.

In argomento è intervenuta un’interessante pronuncia del Tribunale di Lagonegro (provv. del 28 febbraio 2023) che analizza funditus la problematica e propone una condivisibile soluzione.

Nell’esaminare il caso sottoposto alla sua attenzione il Tribunale parte dall’inequivoco tenore letterale dell’25 quinquies CCII che “rende agevole la sua interpretazione nel senso di impedire all’imprenditore di accedere alla composizione negoziata della crisi, mediante la richiesta di nomina dell’esperto, qualora penda un procedimento introdotto ai sensi dell’art. 40 CCII”, individuandone anche una chiara coerenza con i principi ispiratori del nuovo Codice.

Ciò in quanto, il conflitto tra il comma IV dell’art. 18 e la statuizione contenuta nell’art. 25 quinquies si rivelerebbe soltanto come apparente potendo, invece, ritenersi che le due norme possano pacificamente convivere posto che esse, a ben vedere, disciplinano ipotesi differenti, conseguenti alle diverse condizioni ed alla diversa fase temporale in cui è stata presentata l’istanza di cui all’art 17 CCII.

In tal senso “il divieto previsto dal comma IV dell’art. 18 CCII, di pronunciare la sentenza di aperura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, non può che riferirsi all’ipotesi in cui l’imprenditore in crisi abbia, diligentemente e tempestivamente, ossia prima dell’iniziativa dei creditori, presentato istanza ex art. 17 CCII senza aspettare di essere aggredito da eventuali creditori; di qui, il divieto rivolto al creditore prende la forma di tutela accordata al debitore”.

Ben diversa, sebbene complementare, sarebbe l’ipotesi disciplinata dall’art. 25 quinquies, in cui, “per converso, è fatto espresso divieto all’imprenditore di presentare l’istanza di cui all’art. 17 CCII in pendenza del procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi dell’art. 40 CCII”.

Una diversa interpretazione, secondo la ricostruzione offerta dalla giurisprudenza in commento, tradirebbe i principi ispiratori del Codice della Crisi. Se da un canto, infatti, il nuovo assetto del Codice tende a privilegiare la posizione dell’imprenditore offrendogli un ventaglio di misure atte a consentirgli di superare lo stato di crisi, o di riequilibrare la condizione di insolvenza, o di risanare l’impresa, o, nella peggiore delle ipotesi, di uscire dal mercato con minor sacrificio possibile, dall’altro di tale favor non può che beneficiare il solo imprenditore diligente, atteso che tutte le misure di favore per lui pensate non possono giammai tradursi in un nocumento alle ragioni dei creditori.

Il che esclude la prospettazione, pure suggestiva, del ricorrente secondo cui il limite di cui discorre l’art. 25 quinquies debba essere confinato alla sola  ipotesi di ricorsi promossi ad iniziativa dell’imprenditore stesso, considerato che, qualora si volesse accedere a detta tesi “si dovrebbe, di conseguenza, accogliere necessariamente l’idea che il nuovo Codice pone sic et simpliciter nelle mani dell’imprenditore-debitore, compreso quello negligente, la piena disponibilità dell’azione, che potrebbe nondimeno sfociare in arbitrio, intesa non solo nel senso di poter accedere in ogni momento alle misure dallo stesso predisposte ma anche quale potere di neutralizzare in ogni momento l’azione del creditore, mediante il ricorso a tali misure”.

Tommaso Nigro
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