Il DL 7 maggio 2024, n. 60, noto come decreto "Coesione" entrato in vigore l’8.5.2024, giorno…
Aiuti per l’eliminazione delle barriere architettoniche
Il legislatore, con più provvedimenti, ha posto attenzione all’eliminazione delle barriere architettoniche, alle persone con disabilità e alla vita degli anziani, per riconoscere loro un legittimo diritto di uguaglianza e una vita più dignitosa.
Gli aiuti, per realizzare interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, sono presenti anche nell’ultima Legge di Bilancio che ha prorogato le agevolazioni fino al 31 dicembre 2025.
Tutti vi possono accedere e non vi sono ostacoli per i titolari di reddito d’impresa. Infatti, l’ADE con risposta all’interpello n. 444 del 6 settembre 2022 chiarisce:Inizio moduloFine modulo
Considerato che la norma in commento non pone alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio, rispetto all’esistenza degli immobili oggetto di intervento, si deve ritenere che l’ambito applicativo dell’agevolazione sia da intendersi in senso ampio, atteso che la norma intende favorire alcuni interventi funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.
Ne consegue che, la detrazione qui in esame spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali.
Dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025 per i lavori effettuati su edifici già esistenti, al fine di superare ed eliminare le barriere architettoniche, spetta una detrazione Irpef da ripartire in 5 quote annuali.
Bisogna attenersi alle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici e di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata, previste dal Decreto Ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989, per accedere ai benefici della norma e poter detrarre il 75% delle spese sostenute fino a un massimo variabile da 30 a 50 mila euro, a seconda dell’edificio in cui sono eseguiti i lavori.
La detrazione spetta anche per la sostituzione dell’impianto e per le spese dello smaltimento dello stesso.
Per le delibere di assemblea condominiali occorre la maggioranza di un terzo dei millesimi, così come stabilito dal comma n. 365 lett. b, della Legge di Bilancio per l’anno 2023 che si riporta:
“Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui al comma 1 è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio”
Apprezzabile è l’intervento dell’Agenzia delle Entrate che, nella lunga circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, pag. 77, punto 3.5, illustra la casistica riguardante la detrazione e chiarisce:
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
– 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
– 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
– 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Ciò implica che, ad esempio, nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro x 8 (320.000 euro) e 30.000 euro x 7 (210.000 euro).
Inoltre, nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, considerato che il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.
Pertanto, ad esempio, qualora l’intervento riguardi un edificio in condominio, ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà.
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