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Ravvedimento Speciale violazioni tributarie e Definizione Agevolata delle violazioni formali – aggiornamenti

Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti

DEFINIZIONE AGEVOLATA

La legge di bilancio (L.29.12.2022 n.197), ai commi da 174 a 178 ha introdotto il cosiddetto “ravvedimento speciale”, riferito ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, prevedendo la possibilità di regolarizzare le violazioni commesse, riguardanti le dichiarazioni fiscali del periodo di imposta 31/12/2021 e di quelle precedenti, purché validamente presentate .

L’Agenzia delle Entrate, con recenti chiarimenti, ha precisato che possono essere regolarizzate le violazioni oggetto di ravvedimento operoso ex art. 13 del D.L.472/1997.

La normativa in questione consente di regolarizzare le violazioni “sostanziali”, ossia la omessa ed infedele dichiarazione di elementi rilevanti per la quantificazione della imposta o dell’imponibile che incidono sulla determinazione della base imponibile o sul pagamento del tributo e le violazioni sostanziali “prodromiche”, ad esempio omessa fatturazione e, quindi, le conseguenziali come infedele dichiarazione ed omesso versamento.

La differenza rispetto al ravvedimento ordinario consiste nella riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo edittale irrogabile. In caso di rateazione delle somme, il mancato pagamento di una rata, anche parziale, entro il termine di scadenza della rata successiva comporta la perdita del beneficio della dilazione.

Non è possibile sanare:

  • Le irregolarità emerse da controlli automatizzati;
  • Le irregolarità relative agli obblighi di monitoraggio degli investimenti detenuti all’estero ai sensi dell’art.4 D.L. 28 giugno 1990 n.167;
  • Le violazioni già accertate al momento del versamento del dovuto;
  • La sussistenza di attività finanziarie e patrimoniali costituite o stabilite fuori dallo Stato

Il ravvedimento si conclude con la eliminazione della violazione ed il pagamento della prima rata entro il 30.09.2023. Le rate successive alla prima con scadenza 31.10.2023, 30.11.2023, 20.12.2023, 31.03.2024, 30.06.2024, 30.09.24 e 20.10.2024 sono assoggettate ad interessi nella misura del 2% annuo.

Le modalità di pagamento sono quelle ordinarie, ossia tramite modello F24 e i codici tributo sono quelli approvati dalla risoluzione dell’Agenzia Entrate n.6 del 14.02.2023.

Con circolare n.2/2023 l’Agenzia delle Entrate ha disposto che è possibile effettuare il pagamento delle somme dovute attraverso la compensazione di cui all’art. 17 D.lgs 241/1997.

La medesima circolare stabilisce che, qualora si presentassero omessi versamenti delle rate, non si possono applicare le previsioni di cui all’art.15-ter D.P.R 602/1973, comma 3, come la esclusione della decadenza in caso di lieve inadempimento e la maggiorazione delle sanzioni in caso di decadenza.

La legge di bilancio 2023 (L.197/2022), ai commi 166-173, disciplina la introduzione della definizione agevolata delle violazioni formali.

Si tratta di una sanatoria che si compie attraverso il pagamento di importi pari ad euro 200,00 per ogni violazione commessa per ciascun periodo di imposta.

I soggetti che si possono avvalere della predetta agevolazione sono: il contribuente, il sostituto d’imposta, l’intermediario e qualunque soggetto che ha l’obbligo di effettuare adempimenti fiscali.

Le irregolarità sanabili si attribuiscono alle infrazioni e inosservanze di obblighi e adempimenti di natura formale commesse fino al 31.10.2022. Sono, dunque, rappresentate da quelle violazioni le cui sanzioni vengono applicate dall’Agenzia Entrate e non hanno alcun effetto sulla base imponibile e sull’imposta.

Non è ammessa l’agevolazione per le violazioni già emerse e già contestate in atti di imposizione delle sanzioni divenuti definitivi e passati in giudicato al 01.01.2023.

Il pagamento della sanatoria della violazione formale può avvenire in una unica soluzione entro il 31.10.2023 oppure in due rate dello stesso importo con scadenza 31.10.2023 e 31.03.2024.

Per il perfezionamento della regolarizzazione occorre che la rimozione delle irregolarità sia effettuata entro il 31.03.2024.

Per approfondimenti

Circolare Agenzia Entrate n.2/2023

Provvedimento Agenzia Entrate 27629/2023 punto 1.3 – 1.4

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