Quando parliamo di sostenibilità, spesso la associamo alla tutela dell’ambiente o a una crescita economica equa…
Ancora sulle criticità di iscrizione all’Albo dei Gestori
La Circolare emanata dal Ministero chiarisce alcuni dubbi ma ne innesta altri
Il popolamento dell’“Albo dei gestori della crisi di impresa” continua ad impegnare in questi giorni i professionisti che si occupano della materia e che continuano a nutrire incertezze in ordine ad alcuni punti. Se da un lato il citato documento, molto atteso, contribuisce a fare chiarezza sulla vexata quaestio del termine a ritroso dei due incarichi nel quadriennio, che viene definitivamente ancorato alla data del 16 marzo 2019 (così aprendo al periodo che va dal 17/03/2015 al 16/03/2019) e, conferma, ove mai ce ne fosse stato bisogno, che il requisito certificativo delle “copie conformi” degli incarichi assunti può essere certamente assolto con le modalità di cui all’art. 16 bis del D.L. 179/2012; dall’altro apre all’obbligatorietà del tirocinio formativo, nel contempo chiarendo la valenza ed i confini della formazione già svolta. L’aver volutamente procrastinato l’effettiva fruibilità dell’Albo all’01/04/2023,sulla motivazione offerta dalla Circolare 04/01/2023 del Ministero della Giustizia di “assicurare la par condicio quanto ai tempi di iscrizione”, aveva lasciato pensare all’adozione di una finestra temporale più ampia volta ad escludere che il primo popolamento potesse essere appannaggio dei soli professionisti in possesso di precedenti nomine nel sopra indicato periodo; consentendo così l’iscrizione anche a coloro che si fossero dotati, nel mentre, della necessaria formazione. Ed in senso parzialmente conforme a tale impostazione va l’interpretazione offerta dalla Circolare nella parte in cui, in maniera addirittura ancor più spinta, sembra riconoscere validità anche alla formazione già tenutasi, sebbene non del tutto aderente all’attuale dato normativo offerto dal D.Lgs. 83/2022. Dopo aver premesso che detti corsi (quantomeno per la prima formazione, ma ciò non vale per l’aggiornamento biennale), devono necessariamente essere organizzati dagli Enti di cui al comma 2 dell’art. 4 del D.M. 202/2014 (tra i quali anche gli Ordini professionali) in regime di convenzione con le Università, ne afferma, infatti, la validità ove essi siano conformi ai soli “punti concettuali generali” elaborati dalla “linee guida” della SSM. Il ragionamento sotteso che l’Ufficio Ministeriale sembra svolgere è che se il corso è stato erogato nella finestra temporale che va dal 7/11/2019 (data di emanazione delle Linee Guida) fino a tutto il 15/7/2022 (data di entrata in vigore del Codice) lo stesso non può che aver avuto ad oggetto la normativa all’epoca nota e vigente; così riconoscendo la non necessarietà di un aggiornamento sui temi del decreto correttivo, così attuando una sorta di riconoscimento di “causa esimente”.
Tuttavia, a ben vedere, il favor per l’accesso è solo apparente, in considerazione della confermata necessità di svolgimento del tirocinio semestrale che necessariamente ricrea uno “sbarramento” all’ingresso ponendosi in aperto contrasto con il prospettato principio di “equità di trattamento”. La questione del tirocinio era, per vero, un problema timidamente già sollevato, ma che era sembrato l’effetto di un’evidente svista legislativa. Vero è che il dato normativo è inequivoco nella parte in cui “la mancata menzione del comma 6 ad opera dell’articolo 356 comporta l’obbligatorietà del tirocinio semestrale di cui all’articolo 4, comma 5, lett. c) per tutte le categorie di soggetti legittimate a iscriversi all’albo”; ma, in considerazione del percorso di maggiore apertura che sembrava si stesse seguendo, era lecito attendersi un’interpretazione decisamente più tollerante. Così, tuttavia, non è stato e ciò impone di volgere l’attenzione sull’aspetto certificativo, individuandosi un’improcrastinabile esigenza di chiarezza. Il dato che si ricava dalla lettura della Circolare è che il requisito dello svolgimento del tirocinio andrà “indifferentemente comprovato con apposita certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva” indicando: a) l’ente o gli enti, ovvero il professionista o i professionisti, presso i quali è stato svolto, con specifica indicazione dell’incarico o degli incarichi ricevuti dal/i professionista/i; b) la durata, non inferiore a 6 mesi, e l’epoca del tirocinio (data di inizio e fine); c) l’attività cui il tirocinante ha partecipato; d) le specifiche competenze acquisite dal tirocinante. La disposizione è evidentemente distonica e lacunosa nella misura in cui da un canto permette che l’indicazione del dominus e la valutazione delle competenze acquisite possa essere addirittura autocertificata dal tirocinante, e dall’altro non indica modalità e decorrenza del tirocinio. Un’interpretazione rigorosa imporrebbe che l’apprendistato vada attivato solo dopo che i professionisti in possesso dei requisiti del primo popolamento siano stati iscritti all’Albo (così maturando lo status di Curatore abilitato ai sensi dell’art. 356 D.Lgs. 14/2019), con la conseguenza che il tirocinio, i cui contenuti andrebbero certificati attraverso un percorso documentato (id est il libretto del tirocinante), non potrà essere concluso prima del 30 settembre 2023 (ammesso che venga rispettato il termine per la prima iscrizione del 31.03.2023) precludendo, fino a detta data, ogni ulteriore accesso all’Albo. Una diversa lettura, che ipotizzi la certificazione di un tirocinio già precedentemente svolto da parte di un qualunque Curatore che non abbia oggi i requisiti per poter essere iscrivibile all’Albo, rappresenterebbe un’evidente aberrazione.
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