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Bonus per le ristrutturazioni edilizie e per mobili ed elettrodomestici
I bonus per il recupero del patrimonio edilizio e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per alcuni versi viaggiano insieme.
Infatti, si può usufruire della detrazione IRPEF del 50% della spesa per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, per i forni classe A, solamente se l’acquisto di tali beni sono destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
I bonus comportano un apprezzabile risparmio fiscale ai fini delle detrazioni sulle imposte IRPEF delle persone fisiche.
Per ottenere il bonus mobili e grandi elettrodomestici è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Questo non significa che le spese di ristrutturazione debbano essere sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile, il punto fermo è la data di inizio dei lavori di ristrutturazione.
Provare che la data di inizio dei lavori è anteriore alle spese per mobili e arredi lo si può dimostrare con la comunicazione di inizio lavori da inviare all’ufficio tecnico del Comune e quando non è necessaria è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Dal 2018 è necessario comunicare all’Enea tutti gli acquisti elettrodomestici per i quali si chiede i bonus come: forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici. Tutte le informazioni sull’invio della comunicazione sono disponibili sul sito dell’Enea alla pagina 24.
Il bonus spetta per i seguenti interventi edilizi:
– Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni).
Per i mobili e arredi si elencano a mo’ di esempio:
– Letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione. È escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, altri complementi di arredo.
Per i grandi elettrodomestici:
Frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Rientrano tra le spese anche quelle per il trasporto e montaggio di beni acquistati.
L’importo della spesa che si può detrarre, in 10 quote annuali di pari importo, è del 50% calcolato sull’importo massimo di € 10.000 e riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.
Per gli interventi che riguardano il recupero del patrimonio edilizio va tenuto presente che, per effetto delle proroghe, la percentuale di detrazione è stata confermata al 50% per un importo di spesa massimo € 96.000.
Come per l’acquisto dei beni mobili ed elettrodomestici, dal 2018 vi è l’obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati. Il sito è lo stesso di quello indicato innanzi.
I benefici fiscali per i lavori sul patrimonio immobiliare non si esauriscono con la detrazione Irpef. È possibile pagare l’Iva in misura ridotta al 10% e il vantaggio di portare in detrazione gli interessi passivi pagati sui mutui stipulati per ristrutturare l’abitazione principale; così pure per la realizzazione o l’acquisto di posti auto.
Per i lavori effettuati è possibile usufruire delle seguenti detrazioni:
– 50% delle spese sostenute (da effettuare con bonifici bancari/postali) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Nel caso il bonus non venisse ulteriormente prorogato, dal 1° gennaio 2020 si potrà detrarre il vecchio limite del 36%, con il massimale di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare.
Il bonus (50% della spesa sostenuta) va sempre ripartito in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.
Il contribuente che, pur avendone diritto, non ha usufruito dell’agevolazione in uno o più anni (ad esempio, per incapienza o perché esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi), può beneficiare della detrazione nei successivi periodi d’imposta indicando, nella dichiarazione del periodo, il numero della rata corrispondente.
Per approfondire:
- la GUIDA Sisma bonus: Le detrazioni per gli interventi antisismici.
- La GUIDA Ristrutturazioni edilizie: Le agevolazioni fiscali.
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