Il DL 7 maggio 2024, n. 60, noto come decreto "Coesione" entrato in vigore l’8.5.2024, giorno…
Le mance sono tassate ma in misura ridotta
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 26/E del 29 agosto 2023 fornisce chiarimenti interpretativi in tema di tassazione delle mance percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Viene ricordato l’introduzione del trattamento integrativo speciale disciplinato dal Decreto Lavoro (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48) che riduce le tasse sulle mance con l’aliquota del 5% entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno.
Il nuovo regime di tassazione sostitutiva si applica alle mance percepite dai lavoratori del settore privato delle strutture sopra indicate, che risultino titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000 euro e che non abbiano rinunciato per iscritto alla facoltà di optare per la tassazione sostitutiva.
Si precisa che il predetto limite reddituale di euro 50.000 è riferito al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva.
Nel limite di euro 50.000 devono essere ricomprese anche le eventuali mance ricevute, ancorché le stesse vengano tassate in via sostitutiva.
La circolare, oltre a definire i dettagli degli adempimenti del datore di lavoro, fornisce un esempio pratico di tassazione.
ESEMPIO
Si supponga che un lavoratore, in possesso dei requisiti soggettivi sopra individuati, abbia conseguito:
– nel 2022 redditi di lavoro dipendente (anche in settori diversi da quello turistico-alberghiero e della ristorazione) per un importo complessivo non superiore a euro 50.000;
– nel 2023 un reddito di lavoro dipendente maturato nel settore turistico pari a euro 45.000, di cui euro 15.000 per mance, e un reddito di lavoro dipendente relativo a un settore diverso da quello turistico alberghiero e della ristorazione pari a euro 10.000.
In applicazione della norma in commento:
– euro 11.250 sono tassati con imposta sostitutiva nella misura del 5 per cento (euro 45.000 x 0,25 = euro 11.250);
– euro 3.750 sono assoggettati alle ordinarie disposizioni fiscali (euro 15.000 – euro 11.250 = euro 3.750).
Si precisa che il reddito di riferimento dell’anno 2023 nel caso sopra descritto, che rileva per l’applicazione della norma nell’anno 2024, è pari a euro 55.000, ossia la somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno 2023, ivi incluse le mance tassate con imposta sostitutiva.
Ne consegue che, sempre con riferimento all’esempio sopra riportato, il lavoratore non potrà beneficiare dell’agevolazione in esame nell’anno 2024, avendo superato nell’anno d’imposta precedente, vale a dire il 2023, il limite reddituale normativamente previsto (euro 50.000).
Adempimenti del datore di lavoro
È il datore di lavoro che deve versare l’imposta sostitutiva e effettuare la verifica del rispetto del limite dei 50.000 euro, comprendendo in tale limite le mance corrisposte attraverso mezzi di pagamento elettronici e quelle che i lavoratori ricevono in denaro.
Deve inoltre indicare separatamente, nella certificazione unica, sia le mance assoggettate a imposta ordinaria sia quelle assoggettate a imposta sostitutiva, nonché l’importo di quest’ultima trattenuto sulle somme erogate al lavoratore.
Altra precisazione della circolare è che ai fini IVA le mance rappresentano movimentazioni finanziarie fuori campo IVA e non incrementano, pertanto, il volume d’affari del datore di lavoro.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla CIRCOLARE n. 26/E.
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