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Le funzioni di controllo e coerenza declinate dal decalogo del “buon esperto” nella composizione negoziata

Dottore Commercialista
Revisore Legale dei conti
Docente e formatore Crisi d’impresa

Il perimetro delle competenze dell’esperto va indagato alle luce delle prescrizioni che si rinvengono nella Sezione III, del Decreto Dirigenziale dedicata, in maniera più ampia, al “protocollo di conduzione della composizione negoziata”, che, per espressa ammissione, “reca la declinazione operativa delle prescrizioni normative contenute nel Decreto legge”, recependo inoltre “le migliori pratiche per una soluzione concordata della crisi, da intendersi, pertanto, come buone prassi e non come precetti assoluti”.

Principiando, quanto alla funzione rivestita, dal richiamo all’“Analisi della coerenza del piano di risanamento con la check-list (lista di controllo)”, dove si ha cura di ribadire, in chiave operativa, come il piano di risanamento, che può essere redatto a cura dell’imprenditore prima o durante la composizione negoziata, è sottoposto ad un’analisi di coerenza da parte dell’esperto sulla base di quelle indicazioni già precedentemente illustrate (di cui alla check-list della Sezione II).

Dando atto che l’esperto potrà, in aggiunta al primario corredo documentale, richiedere all’imprenditore, al suo organo di controllo e al revisore legale, quando in carica, ogni informazione che ritenga utile o necessaria; nel contempo ricordando all’imprenditore il dovere di rappresentare la propria situazione in modo completo e trasparente.

Così riconoscendo un potere di indagine maggiore all’esperto, seppur sempre confidando su un monito, non sanzionato, di rappresentazione veritiera dei dati che poggia esclusivamente sul precetto generale dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza.

Se l’esperto dovesse ravvisare carenze o incongruenze della situazione contabile di partenza o anche si rendesse conto della necessità di apportare correttivi al piano di risanamento, sarà tenuto a segnalare all’imprenditore l’esigenza che le modifiche avvengano in tempi rapidi riconoscendo, nel principio di sommarietà che anima l’intervento normativo, la possibilità di utilizzare l’iscrizione prudenziale di un fondo rettificativo ed il computo, in via prudenziale, di un fabbisogno finanziario integrativo.

L’esperto sarà tenuto, poi, ad esaminare la ragionevolezza complessiva dei flussi di cassa liberi al servizio del debito, tenendo opportunamente conto delle indicazioni contenute nella check-list, con la precisazione che tali flussi, per le imprese alle quali trova applicazione l’approccio semplificato previsto dai paragrafi 30 e seguenti del principio contabile OIC 9, possono essere stimati ricorrendo ai flussi reddituali, secondo quanto meglio precisato al punto 4.10.4 della check-list di cui alla Sezione II.

Infine, il protocollo investe la funzione dell’esperto con riferimento all’“Analisi delle linee di intervento” cui è dedicato il paragrafo 5, dove è inizialmente previsto che il professionista abbia il compito di esaminare, alla luce del piano di risanamento, l’adeguatezza delle strategie e delle iniziative industriali, tenendo opportunamente conto di quanto riportato al par. 3 della check-list di cui alla Sezione II. E, laddove ravvisi concrete prospettive di risanamento dell’impresa (in qualsiasi sua forma, anche indiretta), sarà tenuto, in uno all’imprenditore, ad individuare le parti con le quali è opportuno che vengano intraprese le trattative. Spingendosi il decreto anche a selezionare un protocollo di comportamento con suggerimenti operativi, specificando che, nell’individuazione degli interessi della singola parte al raggiungimento di un accordo, di norma “5.2.1. l’interesse della singola parte è commisurato alle conseguenze derivanti su di essa dal venir meno della continuità aziendale dell’impresa.

Rilevano a tal riguardo le utilità derivanti dalla prosecuzione del rapporto (in termini di sbocchi di mercato, di canali di approvvigionamento, dell’ottenimento di servizi essenziali per la parte, di mantenimento di contratti di licenza d’uso, di collaborazioni anche industriali in essere, di ricadute derivanti sui mandati di associazione temporanea d’impresa); 5.2.2. l’interesse della singola parte dipende anche dalla misura di soddisfacimento dei diritti di credito realizzabile in caso di liquidazione dei beni (anche attraverso il concordato preventivo semplificato) o nelle alternative concretamente praticabili (per esempio, fallimento, amministrazione straordinaria), tenuto anche conto delle eventuali garanzie collaterali rilasciate; 5.2.3. l’interesse della singola parte al risanamento dell’impresa può derivare da conseguenze sui rapporti di credito o economici con terze parti (ad esempio, il rischio dell’estensione della crisi ad altre società del gruppo con le quali sono in essere rapporti di credito o economici che ne sarebbero pregiudicati); 5.2.4. l’interesse della singola parte può dipendere dalle conseguenze derivanti da una procedura concorsuale in capo all’imprenditore (ad esempio, responsabilità per la concessione di credito, conseguenze derivanti dalle garanzie concesse e da azioni revocatorie fallimentari di atti posti in essere)”.

In pratica, rappresentando un quadro d’insieme alla controparte del procedimento che tenga in debito conto le conseguenze negative del fallimento delle trattative in termini di perdita di valore e di responsabilità emergenti del creditore.

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