Il DL 7 maggio 2024, n. 60, noto come decreto "Coesione" entrato in vigore l’8.5.2024, giorno…
Gli interessi passivi e l’anatocismo bancario
Può capitare che, anche per temporanea mancanza di liquidità, ci si rivolge alle banche per avere denaro in prestito oppure si decide di stipulare un mutuo per l’acquisto di un immobile.
Sulle somme corrisposte dalle banche viene applicato un interesse, ovvero una somma aggiuntiva che ripaga la banca per l’anticipazione del denaro corrisposto al cliente.
Il cliente, pertanto, dovrà restituire alla banca, con cadenza periodica, una rata per il capitale ricevuto oltre una somma aggiuntiva per gli interessi.
La legge vieta ogni forma di abuso per il calcolo degli interessi a difesa del cliente consumatore.
A base di tutto c’è l’art. 1283 del codice civile che recita:
In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.
Le rate pagate, alle scadenze pattuite con la banca, contengono due importi; una somma che rappresenta la rata per rimborso del capitale avuto in prestito e un’altra somma che indica gli interessi maturati sino a quella scadenza.
Pertanto, è fatto divieto calcolare, sulle rate successive alla prima, ulteriori interessi e prendere, quindi, come base di calcolo la somma del capitale più gli interessi e aggiungere sulla somma totale della rata altri interessi.
Esempio:
- Prima rata semestrale di € 20.000 oltre interessi di € 500 (aliquota 5% annua), importo pagato € 20.500.
- La seconda rata non dovrà avere come base di calcolo e 20.500, ma l’importo di € 20.000 per evitare di pagare interessi su altri interessi maturati.
Questo esempio porta a comprendere in maniera semplice il concetto di “anatocismo”. È importante sapere che le nuove regole (giurisprudenza degli ultimi venti anni) vietano ogni forma di applicazione di “interessi su interessi”.
Le banche per il passato applicavano gli interessi passivi sugli scoperti di conto corrente ogni tre mesi e applicavano gli interessi su interessi.
Incrementavano il capitale sui conti con scoperti (conti in rosso) applicando ulteriori interessi passivi a loro favore; incrementavano il così detto “massimo scoperto” applicando una commissione a carico del cliente.
Nonostante l’esistenza dell’art. 1283 del codice civile, che vieta l’anatocismo, le banche applicavano legittimamente il calcolo degli “interessi sugli interessi”.
Nell’ultimo ventennio la giurisprudenza è intervenuta a bloccare l’anatocismo e, in particolare, con la sentenza della Corte di cassazione del 4 novembre 2004, n. 21095.
Per l’anatocismo e usura la giurisprudenza è stata interessata più volte, anzi moltissime volte, e principalmente per cause legate alla legittimità delle clausole contrattuali applicate dalle banche.
Ad oggi continuano numerose le sentenze di Tribunali e della Corte di Cassazione per decidere su questioni legate all’anatocismo; da ultimo si segnala l’Ordinanza della 1° Sez. Civ. pubblicata il 15 novembre 2023 che stabilisce che in taluni casi, per la prova dell’anatocismo, basta la C.T.U. e non servono tutti gli estratti conto.
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