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Il 1° gennaio 2024 il saggio di interesse legale passerà dal 5% al 2,5%
È previsto che il Ministro dell’Economia e delle Finanze può modificare annualmente la misura del saggio di interesse sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato, di durata non superiore a dodici mesi, e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.
Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.
In ottemperanza di tanto il Ministro dell’Economia e delle Finanze con il Decreto del 29 novembre 2023 ha ridotto, a decorrere dal primo gennaio 2024, il saggio di interesse legale che passa dal 5% al 2,5%.
Ricordiamo che gli interessi legali si applicano a un’ampia casistica debitoria, stante la sua funzione risarcitoria. Alle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro è collegata la debenza del pagamento degli interessi costituendo, questi, un’obbligazione accessoria all’obbligazione principale.
Distinguiamo gli interessi corrispettivi (art. 1282 c.c.) da quelli moratori (art. 1224 c.c.).
I primi, quelli corrispettivi, sono dovuti dal debitore per il godimento di una somma di denaro, quelli moratori, invece, sono dovuti in caso di inadempimento di una obbligazione pecuniaria da parte del debitore a titolo di risarcimento del danno.
Più di trenta anni fa, e precisamente nell’anno 1990, il saggio dell’interesse legale fu fissato nella misura del 10%, poi scese al 5% nell’anno 1997 e via via a scendere con punte minime negli anni 2010 fissato nella misura dell’1%, fino a toccare la soglia minima del 0,20% nell’anno 2016 e addirittura del 0,05% nell’anno 2020 e del 0,01% nell’anno 2021.
Nell’anno 2022 il saggio fu fissato al 1,25% e nel 2023 nella misura del 5%.
Dal 2024 sarà del 2,5%.
Di seguito si riporta il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze
DECRETO 29 novembre 2023
Determinazione del saggio degli interessi legali. (23A06669) GU Serie Generale n. 288 del 11.12.2023
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l’art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno;
Visto il proprio decreto 13 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2021, n. 292, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata al 5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo registrato;
Ravvisata l’esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l’attuale saggio degli interessi;
Decreta:
Art. 1
La misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile è fissata al 2,50 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 novembre 2023
Il Ministro: Giorgetti
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