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Ravvedimento operoso IMU

Giornalista. Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti

L’articolo 10- bis del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 ha abrogato l’art.13 c.1 D.Lgs n.472 del 1997 ampliando la possibilità di utilizzare lo strumento del “ravvedimento operoso” ultrannuale a tutti i tipi di imposta, tra i quali rientra la Imposta municipale unica (IMU) istituita per sostituire la imposta comunale sugli immobili (ICI).

L’IMU deve essere pagata in due rate. La prima con scadenza entro giugno, la seconda con scadenza entro dicembre. Nel caso di omesso o carente versamento, ai sensi dell’art.13 c.1 D.Lgs 472 del 1997, la violazione si può regolarizzare nel modo seguente:

  • entro 14 giorni successivi alla scadenza del termine le sanzioni sono ridotte allo 0,10% per ogni giorno di ritardo;
  • dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza la sanzione è pari all’1,50%;
  • oltre il 30° giorno da quello fissato per il versamento ed entro 90 giorni, la sanzione è pari all’1,67%;
  • dopo i 90 giorni dalla scadenza prevista ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno durante il quale è stata commessa la violazione, la sanzione è pari al 3,75%;
  • superato il termine precedente, l’importo da versare per il ravvedimento si calcola con riferimento alla data per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione. La percentuale della sanzione si attesta al 4.29%;
  • se la violazione è commessa oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale non è stato effettuato il versamento, la sanzione per sanare è pari al 5%.

Qualora si verificasse l’ipotesi di una infedele dichiarazione, il contribuente, entro 90 giorni dal termine di presentazione, può:

  • se si tratta di errori che incidono sul tributo, versare una sanzione pari ad 1/9 del minimo (50%) e cioè pari al 5,5556%
  • se si tratta di errori che non incidono sul tributo, versare una sanzione pari ad euro 5,56 (1/9 di euro 50,00)

Qualora l’infedele dichiarazione venisse presentata dopo i 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione, il contribuente dovrà presentare una dichiarazione rettificativa entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Nel caso di specie il contribuente può:

  • se si tratta di errori che incidono sul tributo versare una sanzione pari ad 1/8 del minimo (50%) e cioè pari al 6,25%;
  • se si tratta di errori che non incidono sul tributo versare una sanzione di euro 6,25 (1/8 di euro 50,00)

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, occorre presentare una dichiarazione tardiva entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa.

In tal caso il contribuente può procedere con il ravvedimento nei seguenti casi:

  • se l’imposta non è dovuta, la sanzione è di euro 5,00 (1/10 di euro 50,00);
  • se l’imposta è dovuta la sanzione è del 10% (1/10 del 100%);
  • se la regolarizzazione avviene entro i trenta giorni la sanzione è ridotta alla metà (5% ed euro 5,00).
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