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Agevolazione Prima Casa giovani under 36 anni
L’art.64 D.L. 25.05.2021 n. 73 ha disposto agevolazioni per l’acquisto della casa da parte di giovani con età non superiore a 36 anni e con redditi bassi entro il 31 dicembre 2023.
Il D.L. 215/2023 ha statuito che le agevolazioni si applicano anche nei casi in cui, entro il 31.12.2023, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto dell’immobile, purchè l’atto definitivo sia stipulato entro e non oltre il 31.12.2024.
Possono beneficiare delle agevolazioni i giovani che non hanno compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato e hanno un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro annui.
I benefici consistono:
- Esenzione imposta di registro, ipotecaria e catastale per le compravendite non soggette ad Iva;
- Per gli acquisti soggetti ad Iva, oltre alle esenzioni di cui sopra, è riconosciuto un credito di imposta per un ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore.
Il credito di imposta può essere:
- Portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- Utilizzato in diminuzione dell’Irpef;
- Utilizzato in compensazione tramite modello F24 (codice tributo “6928”).
Nei casi di atti stipulati in via definitiva nel periodo compreso tra il 1.01.2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L.215/2023, gli acquirenti possono utilizzare il credito di imposta, pari alle imposte in eccesso, nell’anno 2025, adottando le direttive previste dall’art.64 c.7 D.L. 73/2021.
Il D.L. 73/2021 ha stabilito altresì che i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo sono “esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie, e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista, in mancanza di tale agevolazione, in ragione dello 0.25%” (art.18 D.P.R. 601/1973).
Per quanto riguarda i requisiti oggettivi con riguardo agli immobili e alle tipologie di atti agevolabili, occorre fare riferimento alle disposizioni che disciplinano le agevolazioni “prima casa”.
Gli immobili ammessi al beneficio sono quelli appartenenti alle seguenti categorie catastali:
- A/2 (abitazioni civili)
- A/3 (abitazioni di tipo economico)
- A/4 (abitazioni di tipo popolare)
- A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare)
- A/6 (abitazione di tipo rurale)
- A/7 (abitazioni in villini)
- A11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
I benefici sono estesi anche alle pertinenze dell’immobile, destinate a servizio della casa di abitazione oggetto di acquisto agevolato:
- C2 (magazzini e depositi)
- C/6 (rimesse ed autorimesse)
- C/7 (tettoie chiuse o aperte).
Il D.L.73/2021 ha contemplato anche il caso di “insussistenza” delle condizioni e dei requisiti per usufruire dei benefici o di “decadenza” prevedendo il recupero delle imposte dovute con applicazione di interessi e sanzioni.
Quanto innanzi è contemplato dalla circolare n.12/2021 dell’Agenzia delle Entrate.
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