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Regime fiscale delle Locazioni brevi: novità Legge di Bilancio 2024

Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti

La circolare 10/E del 10 maggio 2024 dell’Agenzia delle Entrate offre chiarimenti sulle novità riguardanti la disciplina fiscale delle locazioni brevi introdotte dalla legge di bilancio 2024 n.213 del 30/12/2023.

L’art.4 c.1 del D.L.n.50 del 2017 stabilisce che si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio da attività di impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Il regime fiscale nei casi di specie è quello della cedolare secca.

La cedolare secca del 26% si applica solo a partire dal secondo immobile concesso in locazione. Con riguardo alla prima o unica abitazione data in locazione l’aliquota si abbatte al 21%.

CEDOLARE SECCA NOVITA’

La norma consente al proprietario locatore la possibilità di usufruire dell’aliquota del 21% relativamente ai redditi riguardanti i contratti di locazione breve stipulati per una sola unità immobiliare per ciascun periodo di imposta a sua scelta. Quest’ultima andrà indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta d’interesse.

BENEFICI PER GLI INTERMEDIARI

Con riguardo agli intermediari immobiliari ed a quelli che gestiscono portali telematici, qualora percepiscano o intervengano nel pagamento dei canoni riferiti ai contratti di locazione, hanno l’obbligo, in qualità di sostituti di imposta, di operare una ritenuta fiscale pari al 21 per cento a titolo di acconto sull’ammontare dei canoni all’atto del pagamento al beneficiario. Il locatore è tenuto, per ciascun periodo di imposta, a determinare l’imposta dovuta ed a versare l’eventuale saldo della imposta stessa scomputando le ritenute d’acconto subite e pagare il saldo alla scadenza del versamento delle imposte sui redditi.

Per quanto attiene gli intermediari non residenti (residenti UE ed extra UE) che hanno una stabile organizzazione in Italia ai sensi dell’art.162 TUIR, qualora incassino i canoni o i corrispettivi di contratti di locazione a breve, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, effettuano gli adempimenti fiscali tramite la stabile organizzazione o possono nominare un rappresentante fiscale in Italia. Coloro invece che sono residenti in uno Stato membro dell’Unione europea senza una stabile organizzazione in Italia possono adempiere agli obblighi fiscali attraverso la nomina di un rappresentante fiscale.

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