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Ancora sui criteri di determinazione del compenso nella composizione negoziata

Dottore Commercialista
Revisore Legale dei conti
Docente e formatore Crisi d’impresa

Nella determinazione del compenso da riconoscere all’esperto si annota la mancanza di una forbice tra attivo e passivo,che, pur fonte potenziale di appiattimento nel lavoro a svolgersi, è mitigata da possibili miglioramenti del compenso, dando rilevanza alla complessità della fase di composizione della crisi ed al risultato della stessa.

In primo luogo prevedendo una maggiorazione (comma 4, lett. a, b, c) riferita al numero dei creditori ed alle parti interessate che partecipano alle trattative, essendo stabilito che il compenso calcolato sull’attivo, fermi i limiti minimi e massimi previsti dal comma 3, debba essere aumentato del 25% qualora il numero delle parti resti compreso tra 21 e 50 e del 35% se detto numero si riveli superiore a 50, mentre è prevista la riduzione del 40%, se è inferiore a 5. Con la precisazione (comma 5) che, ai fini del calcolo degli aumenti non rilevano il numero dei lavoratori coinvolti e delle rappresentanze sindacali; ciò, evidentemente, per non creare moltiplicatori fuorvianti, visto il numero generalmente elevato delle maestranze, calmierando tale penalizzazione con la previsione di un compenso aumentato di euro 100,00 per ogni ora di presenza agli eventuali incontri con le rappresentanze sindacali, come certificate dai rapporti redatti ai sensi dell’art. 16, comma 8.

Ancora in tema di premialità è poi previsto che:

(i) il compenso determinato sulla base dell’attivo sia aumentato del 10 % in caso di vendita del complesso aziendale o di indivi- duazione di un acquirente da parte dell’esperto (comma 4, lett. d);

(ii) il compenso sia aumentato del 100% in tutti i casi in cui, anche successivamente alla redazione della rela- zione finale di cui all’art. 17, comma 8, si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all’art. 23, commi 1 e 2 (comma 6);

(iii) il compenso così maggiorato sia ulteriormente aumentato del 10% se l’esito delle trattative è consistito nell’accordo previ- sto dall’art. 23, comma 1, lett. c), sottoscritto dall’esperto (comma 6).

All’esperto spetta, infine, oltre al compenso anche il rimborso delle spese sostenute e «necessarie per l’adempimento dell’incarico», purché documentate (comma 10). Il che impli- ca un vaglio di strumentalità delle spese all’adempimento dell’incarico e la non evitabilità, secondo canoni di ragionevolezza e congruità. Tuttavia, restano stranamente escluse, seppur anche reputate necessarie, le spese incontrate per avvalersi dei soggetti di cui all’art. 16, comma 2, ovvero «di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l’imprenditore, e di un revisore legale»; mancando, inoltre, la previsione di un rimborso forfettario, generalmente utilizzato a copertura delle spese non documentabili.

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