skip to Main Content

Il noleggio barche come attività occasionale è tassato al 20%

Giornalista. Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti

Non è considerato “uso commerciale dell’unità” il noleggio o la locazione di imbarcazioni e navi da diporto se il contratto ha una durata complessiva non superiore a 42 giorni – come regolamentate dal D.L. n. 1 del 2012 – ed è stipulato da persone fisiche o società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione.

Il noleggio occasionale è previsto nei soli casi di imbarcazioni o navi da diporto iscritte nei registri nazionali (art. 49 bis D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 – pdf)

Per le attività occasionali come sopra indicato, che va comunque comunicata all’Agenzia delle Entrate, è prevista un’imposta sostitutiva del 20% da versare con mod. F24. La scelta comporta indeducibilità di costi o spese sostenute nell’attività di noleggio occasionale.

L’Agenzia precisa che il noleggio occasionale va comunicato oltre che All’Agenzia delle Entrate anche alla Capitaneria di porto e nel caso dia luogo a prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, all’INPS e all’INAIL con le modalità illustrate del decreto 26 febbraio 2013.

Si avverte anche che le copie delle comunicazioni dei contratti di noleggio devono essere conservate a bardo delle imbarcazioni per essere esibite alle Autorità di controllo.

Per fini strettamente fiscali si ricorda che i proventi del noleggio occasionale vanno dichiarati nel quadro RM per le persone fisiche e nel quadro RQ per le società.

Per l’Agenzia delle Entrate vanno conservati fino al decorso del termine di decadenza per l’accertamento dei redditi i seguenti documenti:

  • l’originale del modello di comunicazione (in attesa dell’attivazione della procedura);
  • la ricevuta dell’invio del modello all’Agenzia delle Entrate;
  • i documenti comprovanti i pagamenti ricevuti per l’attività di noleggio occasionale effettuata.

L’imposta sostitutiva va versata con F24, codice tributo 1847 come indicato nella risoluzione n. 43 del 23 aprile 2014.

Sempre sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile consultare le FAQ (risposte a domande frequenti) e prendere nota di altre casistiche.

Back To Top
Search
La riproduzione è riservata!