Il DL 7 maggio 2024, n. 60, noto come decreto "Coesione" entrato in vigore l’8.5.2024, giorno…
Credito d’imposta Zes Unica – intervista alla dott.ssa Maria Consiglia Viglione Presidente del CdA Imperium Audit Spa – società di revisione
In un contesto economico sempre più dinamico e complesso, le Zone Economiche Speciali (ZES) si configurano come strumenti essenziali per il rilancio del Mezzogiorno. La recente introduzione del Decreto Attuativo in materia di credito d’imposta per la ZES Unica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024, apre nuove opportunità per le imprese situate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Per approfondire le implicazioni di questa normativa e capire come le aziende del Sud Italia possano trarre il massimo vantaggio dalle nuove misure, abbiamo intervistato la dott.ssa Maria Consiglia Viglione, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Imperium Audit SpA, una delle principali società di revisione contabile abilitata alla certificazione degli investimenti nelle ZES.
D- DOTT.SSA VIGLIONE COME È CAMBIATA LA NORMATIVA SULLA ZES PER MEZZOGIORNO, COSIDDETTA “ZES – UNICA?
Nella G.U. n. 117 del 21 maggio è stato pubblicato il Decreto Attuativo in materia di credito d’imposta ZES Unica adottato dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR in concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze il 17 maggio 2024. Il Decreto Attuativo definisce le modalità di accesso al credito d’imposta , i relativi criteri e le modalità di applicazione e di fruizione e i relativi controlli; bonus previsto dall’art. 16 del Decreto Legge 124/2023 convertito nella L. 162/23 che nell’ambito delle misure per il rilancio del Sud del Paese, ha introdotto la ZES unica per il mezzogiorno, la quale ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Per Zona Economica Speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d’impresa.
La novità prevista dal decreto attuativo consiste nell’obbligo per le imprese che accedono all’agevolazione di presentare all’Agenzia delle Entrate la certificazione redatta dal revisore legale dei conti.
D- CHI POTRÀ BENEFICIARE DEL BONUS FISCALE E QUALI SONO GLI INVESTIMENTI AMMESSI?
Possono accedere al tax credit le imprese che, a prescindere dalla forma giuridica e dal regime contabile, acquistano beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono collocate nella c.d. “ZES unica”.
Nel dettaglio, per le imprese che acquistano nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, anche mediante contratti di locazione finanziaria, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione, ovvero all’ampliamento d’immobili strumentali agli investimenti, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni del Mezzogiorno, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 15 novembre 2024, è prevista la concessione del suddetto credito d’imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo, per ciascun progetto d’investimento, di 100 milioni di euro. Non è previsto l’accesso al beneficio per i progetti d’investimento il cui costo complessivo risulti inferiore a 200.000 euro. In particolare, potranno beneficiare dell’agevolazione le imprese che avranno inoltrato all’Agenzia delle Entrate, entro il 12 luglio 2024, la comunicazione utilizzando l’apposito modello con indicazione dei dati degli investimenti agevolabili e del relativo credito d’imposta attraverso il software “Zes Unica”, disponibile sul sito internet dell’Agenzia.
Infine, va specificato che l’agevolazione non si applicherà ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti (esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti invece ammissibili alle agevolazioni), della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo e alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento, alle imprese in difficoltà nonché ai i soggetti che operano nel settore primario della produzione agricola, della pesca e acquacoltura.
D- DOTT.SSA VIGLIONE COME POTRANNO LE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO UTILIZZARE IL CREDITO D’IMPOSTA ZES UNICA?
L’incentivo potrà essere utilizzato dalle imprese esclusivamente in compensazione con la presentazione del modello F24 nel periodo di imposta in cui si accede all’agevolazione e per quelli successivi fino a quando non si termina il suo utilizzo. Nello specifico, il tax credit è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (c.d. “Regolamento GBER”), ed è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.
Il credito d’imposta fruibile sarà pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per una percentuale stabilita con un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro il 22 del corrente mese.
È importante specificare che il credito d’imposta risultante dalla comunicazione, sarà utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che stabilisce la percentuale del credito fruibile per gli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche. Non potrà essere utilizzato il credito d’imposta riconosciuto relativo agli investimenti non realizzati alla data di presentazione della comunicazione o per i quali non sono state ricevute le fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione. Il decreto specifica, inoltre, che le imprese devono mantenere la loro attività nella Zes unica, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento, pena la decadenza dalle agevolazioni godute.
Al fine di comunicare l’avvenuta realizzazione degli investimenti oppure il ricevimento della certificazione e/o delle fatture elettroniche, a decorrere dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, per poter utilizzare il relativo credito d’imposta, l’impresa beneficiaria è tenuta a presentare una o più comunicazioni integrative utilizzando lo stesso modello della comunicazione iniziale, con la precisazione che l’ultima comunicazione integrativa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. Il credito risultante da queste comunicazioni integrative, nella misura spettante, è fruibile per la quota corrispondente agli investimenti realizzati per i quali è stata rilasciata la certificazione a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio dell’apposita ricevuta.
D- CREDITO D’IMPOSTA ZES UNICA 2024, IN CHE MODO L’IMPERIUM AUDIT SPA QUALE SOCIETÀ DI REVISIONE FORNISCE SUPPORTO ED ASSISTENZA ALLE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO ?
Nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 26274/2024 sono contenute importanti indicazioni ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, in particolare viene stabilito che l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da una certificazione ad hoc rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Dunque, l’asseverazione avviene ex post, in quanto il credito d’imposta, seppur già riconosciuto, non potrà essere utilizzato in assenza di certificazione da parte del revisore.
Detta certificazione, per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, potrà in ogni caso essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del Dlgs n. 39/2010.
Per quanto ai predetti obblighi ed adempimenti, l’Imperium Audit SpA – società di revisione, offre valido e professionale supporto attraverso l’erogazione di servizi di certificazione e controllo in favore delle imprese che ne facciano richiesta ai fini del rispetto della normativa richiamata e a tal riguardo, la società ha già predisposto un modello ad hoc ai fini del rilascio della prescritta certificazione.
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