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Novità sulle violazioni contributive – nuovo regime sanzionatorio

Giornalista. Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti

L’art.30 del D.L.19/2024 ha introdotto modifiche riguardanti la disciplina sanzionatoria delle omissioni e violazioni contributive. La ratio della norma è quella di introdurre nuove forme di comunicazione tra contribuente ed Ente al fine di semplificare gli adempimenti ed incentivare l’adempimento degli obblighi contributivi.

A partire dal 1.09.2024 l’Inps ha l’obbligo di mettere a disposizione del contribuente o del suo intermediario gli elementi e le informazioni riguardanti la sua posizione, ad esempio tutto quanto riguarda i rapporti di lavoro, gli imponibili e tutti i dati occorrenti per la determinazione degli oneri da pagare.

Il contribuente può segnalare all’Inps fatti ed elementi del tutto estranei all’Ente stesso (articolo 30 cc.5-6 D.L. 19/2024) Comma 5. “Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, a decorrere dal 1° settembre 2024 l’INPS mette a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi. Il contribuente può segnalare eventuali fatti, elementi e circostanze da quest’ultimo non conosciuti”.

Il comma 6 statuisce che il consiglio di amministrazione dell’Inps, con deliberazione, individua i criteri e le modalità con cui le informazioni e gli elementi di cui al comma 5 sono messi a disposizione del contribuente e sono indicate le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente, le fattispecie di esclusione, i criteri, le modalità e i termini di comunicazione tra quest’ultimo e l’amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l’utilizzo di mezzi tecnologici, nonché i livelli di assistenza e i rimedi per la regolarizzazione di eventuali inadempimenti contributivi.La deliberazione del consiglio entra in vigore dopo l’approvazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data del ricevimento.

I commi 7-8 del medesimo articolo stabiliscono che la regolarizzazione degli adempimenti contributivi comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni civili, in ragione della violazione contestata:

1- nel caso di omissione contributiva, della sanzione, in ragione d’anno, è pari al tasso ufficiale di riferimento (solo il tasso base senza la maggiorazione del 5,5%), la sanzione civile non può superare il 40% dei contributi omessi;

2- nel caso di evasione contributiva la sanzione sarà del 30% annuo. Se il contribuente denuncia spontaneamente la situazione debitoria entro 12 mesi dal termine previsto per il pagamento, la sanzione sarà ridotta al tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 5,5 punti percentuali. Se il pagamento viene effettuato in unica soluzione entro 90 giorni dalla denuncia, la sanzione subirà un ulteriore abbattimento di 2 punti percentuali.

Il comma 9 stabilisce che in caso di mancata regolarizzazione e pagamento nei termini, l’Inps procede alla notifica  dell’importo della contribuzione omessa con applicazione delle seguenti sanzioni civili:

1- in caso di omissione contributiva , nella misura, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. La sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza;

2- in caso di evasione contributiva la sanzione è pari al 30 per cento, la sanzione civile non può superare il 60 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza.Qualora la violazione viene rilevata prima di un adempimento spontaneo, ossia attraverso una ispezione, la norma prevede una sanzione ridotta del 50% purché il versamento dei contributi avvenga entro 30 giorni in una unica soluzione o mediante un piano di rateazione concesso dall’ente preposto. (art.30 cc.10-13)

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