Il DL 7 maggio 2024, n. 60, noto come decreto "Coesione" entrato in vigore l’8.5.2024, giorno…
COVID-19: SOSPENDERE LA LOCAZIONE COMMERCIALE
Covid-19: Sospendere la locazione commerciale
L’effetto coronavirus si fa sentire sempre di più sull’economia italiana. Molti commercianti si chiedono se sospendendo l’attività devono continuare a pagare il fitto.
Molti, ancora, vogliono individuare un modo per sospendere il pagamento dei canoni di locazione senza incidere negativamente sulla posizione fiscale del locatore.
In effetti la chiusura delle attività commerciali pesa ulteriormente su un equilibrio economico già di per se fragile.
Pagare il fitto, tenendo chiuse le attività comporta la sicura morte del commercio e l’ennesimo tracollo economico del paese.
Per far fronte alla situazione si possono ipotizzare QUATTRO situazioni:
- usufruire del Credito d’imposta per botteghe e negozi, come previsto dall’art. 65 del Decreto Legge “Cura Italia” del 16.03.2020 – Covid19 n. 18 di cui alla G.U. Ed. Str. n. 18 Anno 161 del 17.03.2020. In tal caso è riconosciuto a tutti soggetti che esercitano un’attività di impresa e che detengono a titolo di locazione un immobile di categoria C/1, solo per il mese di marzo, un Credito di imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e nei limiti di cui alle risorse messe a disposizione dal governo ai sensi dell’art.126 del DL. di cui sopra. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
- Risolvere il contratto. Questa opzione presuppone la cessazione dell’attività commerciale;
- chiedere al proprietario dell’immobile di sottoscrivere una Sospensione contrattuale per il periodo che va dal 01 marzo al 30 aprile ovvero per tutto il periodo di emergenza Covid-19;
- chiedere al proprietario dell’immobile di concordare una Riduzione del canone di locazione dal 1 marzo a tutto il 2020;
Quindi nel caso si voglia usufruire del Credito d’imposta di cui al punto 1) il locatore dovrà dimostrare di aver pagato regolarmente il canone di fitto del mese di marzo, (si chiede la tracciabilità del pagamento);
Scartata la seconda ipotesi, risoluzione del contratto di locazione, strada non percorribile in quanto presuppone la cessazione dell’attività, restano le opzioni 3 e 4.
Per regolare dette ipotesi 3) e 4) è necessario far ricorso al DL 133/2014 – Decreto Sblocca Italia, già Legge 164/2014, dal momento che nulla disciplina in merito il DL “Cura Italia”.
In base a detto Decreto, se le parti si accordano per una riduzione e/o sospensione del canone di affitto originario, entrambe ne traggono benefici.
Il locatario è esonerato dal pagamento dei canoni a scadere e il locatore non dichiara i fitti non percepiti e non paga le relative imposte.
E necessario sottoscrivere un accordo tra le parti
Perché questo avvenga è necessario che le parti sottoscrivano un accordo prevedendo la sospensione e/o la riduzione del canone.
L’accordo deve riportare tutti gli estremi del contratto di locazione di riferimento, dalla data di stipula al numero e Agenzia di registrazione, ecc..
Va altresì precisato che: “la stessa non costituisce novazione contrattuale, pertanto tutte le restanti pattuizioni del contratto originario restano valide”.
Tale accordo è trasmesso, via PEC, raccomandata A/R o raccomandata a mano, al proprietario dell’immobile, informandolo della sopravvenuta impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, per causa di forza maggiore straordinaria e imprevedibile.
Detta scrittura privata, unitamente al modello 69 debitamente compilato e i documenti di riconoscimento delle parti, va comunicato, o a mezzo raccomandata AR o a mezzo PEC, all’AdE presso la quale il contratto originario è stato registrato.
La scrittura è esente da bolli e da imposta di registro anche se è obbligatorio procedere alla sua registrazione entro 20 gg dalla sua sottoscrizione.
Di seguito il modello di richiesta Sospensione-Riduzione canoni di locazioni commerciali:
Fac simile richiesta Sospensione-Riduzione dei canoni di locazione
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