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Agenzia Coesione Territoriale al via gli aiuti per gli Enti del Terzo Settore (ETS) impegnati nell’emergenza COVID-19

Giornalista.
Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti
Tutor Ente Nazionale Microcredito
Direttore responsabile testata giornalistica "Quasimezzogiorno"

Agenzia Coesione Territoriale

L’Agenzia per la Coesione Territoriale in data 20 dicembre 2021 ha reso pubblico l’Avviso per l’erogazione di finanziamenti ad Organizzazioni di volontariato (OdV), Associazioni di Promozione Sociale (APS) e Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) impegnate nell’emergenza Covid-19 nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Regioni Lombardia e Veneto ai sensi dell’art. 246 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77.

Le risorse finanziarie messe a disposizione con la presente misura ammontano a 80 milioni di euro, di cui 64 milioni di destinati alle Regioni del Mezzogiorno e 16 milioni alle Regioni Lombardia e Veneto. L’importo massimo concedibile ad ogni Ente richiedente ammonta ad Euro 10.000.

Analizziamo di seguito i punti salienti dell’Avviso pubblico:

Soggetti beneficiari

Possono accedere al contributo, ai sensi dell’art. 2, le seguenti categorie di Enti:

  1. Organizzazioni di volontariato con sede operativa in una delle regioni indicate dal presente avviso che, alla data di pubblicazione dello stesso, risultino iscritte nei registri di cui allaLegge 11 agosto 1991 , n. 266;
  1. Associazioni di Promozione Sociale con sede operativa in una delle regioni indicate dal presente avviso che alla data di pubblicazione dello stesso risultino iscritte nei registri nazionale, regionali previsti dall’articolo 7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383;
  1. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 con sede operativa in una delle regioni indicate dal presente avviso che alla data di pubblicazione dello stesso risultino iscritte nella relativa anagrafe.

Tali Enti devono autocertificare:

  • di aver svolto nel periodo compreso tra il 31/01/2020 e il 31/12/2021 una o più delle attività di interesse generale indicate all’art. 3 (v. punto successivo);
  • che l ‘Ente sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
  • che l’Ente sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse.

Attività esercitate

L’art. 3 dell’Avviso prevede che l’erogazione dei contributi deve essere diretta agli Enti non profit che svolgono almeno una delle attività di interesse generale previste all’art. 5, comma 1, lett. a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r), s), t), u), v), w) e z) del D.lgs. n. 117/2017 che di seguito si elencano:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di  cui  alla  legge  5  febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22  giugno  2016,  n.  112,  e  successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.lgs. n.117/2017;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad Enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo settore;

p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della Legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’art. 5 del D.lgs. n.117/2017;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’art. 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tipologia di spese finanziabili

L’art. 6 dell’Avviso prevede l’ammissibilità delle seguenti tipologie di spesa, funzionali allo svolgimento delle attività sopra indicate:

  • spese di gestione immobili (canoni di affitto, utenze, pulizie, piccole manutenzioni ordinarie strettamente necessarie allo svolgimento delle attività, ecc.);
  • spese per igienizzazione/acquisto DPI /attuazione misure di contrasto alla diffusione del Covid-19;
  • spese per acquisto di beni/attrezzature entro il valore unitario massimo di euro 516,46, a condizione che risultino indispensabili per la realizzazione delle attività.
  • spese acquisizione beni di consumo e servizi;
  • spese di personale, esclusivamente riferite alle attività di cui all’art. 3;
  • rimborsi spese ai volontari coinvolti nelle attività elencate all’art. 3.

Tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo ricompreso tra il 31/01/2020 – 31/12/2021 dovranno risultare giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. I rimborsi spese per le attività prestate dai volontari possono essere autocertificati dal legale rappresentante dell’associazione.

Termini e modalità di presentazione delle istanze

Le domande di finanziamento dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica denominata “ETS Fondo Sviluppo e Coesione” disponibile collegandosi al portale Servizi Lavoro tramite il link SERVIZI-LAVORO e seguendo le indicazioni fornite nel Manuale utente.

I termini per la presentazione delle domande decorrono a partire dalle ore 12:00 del 22 dicembre 2021 e fino alle ore 23:59 del 4 febbraio 2022.

Chiarimenti e Informazioni

Le richieste di chiarimento di natura tecnica e/o di informazioni sul funzionamento della piattaforma possono essere inviate all’URP online al  seguente LINK .

Per quanto riguarda gli aspetti giuridici dell’Avviso gli ETS  possono inviare richieste di chiarimento entro 5 giorni lavorativi antecedenti alla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze, per posta elettronica all’indirizzo: terzosettore.fsc@agenziacoesione.gov.it indicando nell’oggetto “Avviso pubblico per l’erogazione di finanziamenti ad Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Organizzazioni non lucrative di utilità sociale impegnate nell’emergenza covid-19 nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Regioni Lombardia e Veneto ai sensi dell’art. 246 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77”.

Per eventuali contatti rivolgersi al numero telefonico: 0696517615.

Di seguito l’Avviso pubblico:

 Decreto_Avviso_ACT-290_2021_20_12_2021

Daniele Orilia
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